Un operatore economico che non possiede da solo tutti i requisiti richiesti da una gara non è per ciò solo escluso: può «prenderli in prestito» da un’altra impresa. È l’avvalimento, un istituto che amplia la concorrenza ma che va maneggiato con precisione, perché un contratto generico o incompleto può portare all’esclusione. Vediamo come funziona.
Che cos’è l’avvalimento
L’articolo 104 del decreto legislativo 36/2023 consente all’operatore economico di soddisfare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale facendo affidamento sulle risorse di un altro soggetto, l’ausiliario. In questo modo un’impresa può concorrere a una gara per la quale, da sola, non avrebbe i requisiti, integrandoli con i mezzi messi a disposizione da un terzo.
Il contratto di avvalimento
Il cuore dell’istituto è il contratto di avvalimento, da rendere in forma scritta, con cui l’ausiliario si obbliga a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto deve essere specifico: non basta una dichiarazione generica di «messa a disposizione», occorre indicare in concreto quali risorse, mezzi e dotazioni vengono fornite. È proprio sulla genericità che si gioca gran parte del contenzioso.
La responsabilità solidale
A garanzia della stazione appaltante, l’ausiliario è responsabile in solido con l’operatore economico in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Chi presta i requisiti, dunque, non resta estraneo all’esecuzione: ne risponde insieme al concorrente. È un punto da valutare con attenzione anche dal lato dell’ausiliario.
I requisiti dell’ausiliario
L’ausiliario deve possedere i requisiti generali (assenza di cause di esclusione) e i requisiti speciali oggetto dell’avvalimento, e presenta un proprio DGUE. La verifica segue le regole ordinarie: sui contenuti dell’autodichiarazione si veda la guida al DGUE.
I limiti
Non tutto è «prestabile». I requisiti generali di partecipazione vanno posseduti da ciascun concorrente in proprio e non possono essere oggetto di avvalimento. Per i requisiti strettamente connessi a capacità soggettive o all’esperienza specifica, l’avvalimento incontra limiti e cautele: la risorsa prestata deve essere effettiva e pertinente, non meramente cartolare.
L’avvalimento premiale
Tra le novità del Codice c’è l’avvalimento premiale: l’operatore può ricorrere alle risorse di un ausiliario non per raggiungere la soglia minima dei requisiti, ma per migliorare l’offerta e ottenere un punteggio più elevato. È uno strumento ulteriore, che amplia le possibilità di partecipazione qualificata.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza distingue due figure con regole diverse. Il Consiglio di Stato (Sez. V, 4 novembre 2024, n. 8711) — pronuncia resa sul previgente art. 89 del D.Lgs. 50/2016, ma con principi validi anche per l’art. 104 del nuovo Codice — ha chiarito che il prestito di un requisito di solidità economico-finanziaria (come il fatturato globale) integra un avvalimento di garanzia, che non richiede la messa a disposizione di risorse determinate; il prestito di capacità tecnico-professionali integra invece un avvalimento operativo, nel quale il trasferimento di risorse umane, tecniche e materiali deve essere specifico ed effettivo. Ne consegue che il contratto di avvalimento operativo contenente solo formule generiche o mere enunciazioni di principio è indeterminato e, come tale, nullo. È la conferma che la genericità del contratto — più ancora della mancanza dei requisiti — è la principale causa di esclusione: la risorsa prestata deve essere reale e puntualmente indicata, non cartolare.
Domande frequenti
Posso partecipare a una gara senza avere tutti i requisiti? Sì, ricorrendo all’avvalimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di un’impresa ausiliaria, con un contratto specifico.
L’ausiliario risponde dell’appalto? Sì: è responsabile in solido con l’operatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto (art. 104, comma 7).
Si possono avvalere anche i requisiti generali? No: i requisiti generali (assenza di cause di esclusione) vanno posseduti in proprio da ciascun concorrente.
Un avvalimento ben costruito — contratto specifico, risorse effettive, requisiti verificati — fa la differenza tra una partecipazione solida e un’esclusione. Offriamo supporto a operatori e stazioni appaltanti nell’ambito della consulenza sulle procedure di gara.
Il presente approfondimento ha finalità informative e non sostituisce una valutazione del caso concreto.
Questo approfondimento ha finalità informative e divulgative e non costituisce un parere legale sul caso concreto. Contenuto verificato dal Dott. Giuseppe Foti, consulente legale — ultima verifica: 15 luglio 2026.