In sintesi. Il banner è obbligatorio solo per i cookie di profilazione e gli altri strumenti di tracciamento non tecnici (Linee guida del Garante del 10 giugno 2021); per i soli cookie tecnici — o in assenza di cookie — basta l’informativa, senza banner né consenso. Ove il banner occorra, lo scroll non vale come consenso, il rifiuto deve risultare di pari agevolezza rispetto all’accettazione e le caselle preselezionate sono prive di efficacia.
Il banner dei cookie è divenuto una sorta di riflesso condizionato: lo si adotta perché lo adottano tutti. Il consenso — e con esso il banner — è tuttavia dovuto soltanto in ipotesi precise. Predisporlo ove non occorra appesantisce inutilmente il sito e abitua l’utente a prestare un assenso meramente formale; ometterlo ove sia richiesto integra, per converso, una violazione. Conviene dunque chiarire in quali casi il banner sia effettivamente necessario.
Che cosa prevedono le Linee guida del Garante
Le Linee guida in materia di cookie e altri strumenti di tracciamento, adottate dal Garante per la protezione dei dati personali il 10 giugno 2021, distinguono due categorie:
- i cookie tecnici — preordinati al funzionamento del sito o all’erogazione di un servizio richiesto dall’utente: non necessitano di consenso, essendo sufficiente l’informativa;
- i cookie di profilazione e gli ulteriori strumenti di tracciamento — diretti a ricostruire preferenze e comportamenti dell’utente: esigono un consenso libero, informato e documentabile. È in tale ambito che il banner assume carattere obbligatorio.
Il criterio di fondo: ridurre anzitutto i tracciamenti e solo in seguito predisporre il banner. Sovente, all’esito della riduzione, il banner non risulta più necessario.
Quando il banner non è richiesto
In presenza dei soli cookie tecnici
Un sito vetrina che si avvalga esclusivamente di cookie tecnici — ad esempio per memorizzare la lingua prescelta — può limitarsi all’informativa, senza banner né raccolta del consenso.
In assenza di cookie
Sussiste altresì l’opzione più radicale: non impiegare alcun cookie. Il sito che si sta consultando opera in tal modo — caratteri tipografici ospitati in locale, assenza di servizi di analisi di terze parti, nessun pixel — ed è la ragione per cui non è comparso alcun banner.
Quando, invece, è obbligatorio
Profilazione e finalità di marketing
La pubblicità comportamentale, il remarketing e i pixel dei social network costituiscono strumenti che presuppongono il consenso preventivo: in difetto di un assenso esplicito dell’utente, non devono attivarsi.
Strumenti di terze parti
Anche servizi all’apparenza innocui — video incorporati, mappe, sistemi di rilevazione statistica — possono veicolare tracciamenti di terze parti. I servizi di analisi (analytics) sono assimilabili ai cookie tecnici soltanto a condizioni rigorose: dati aggregati, indirizzo IP mascherato, assenza di incrocio con ulteriori informazioni.
Gli errori più frequenti
- Lo scorrimento quale forma di consenso. Il mero scroll della pagina non integra un consenso valido.
- L’assenza di una facoltà di rifiuto. Negare il consenso o proseguire senza prestarlo deve risultare possibile e di pari agevolezza rispetto all’accettazione.
- Le caselle preselezionate. Il consenso si manifesta mediante un’azione positiva: le spunte già attive sono prive di efficacia.
- La riproposizione del banner a ogni accesso. Espressa una volta la scelta, essa non va nuovamente richiesta a breve distanza: la ripresentazione si giustifica solo al mutare delle condizioni o decorso un congruo intervallo (di norma non inferiore a sei mesi).
Cosa dice la giurisprudenza
Il riferimento essenziale resta quello già richiamato: le Linee guida in materia di cookie e altri strumenti di tracciamento, adottate dal Garante per la protezione dei dati personali il 10 giugno 2021. È in tale documento che trovano fondamento le regole sin qui esaminate: il mero scroll della pagina non integra un consenso valido; negare il consenso deve risultare possibile e di pari agevolezza rispetto all’accettazione; le caselle preselezionate sono prive di efficacia, dovendo il consenso manifestarsi mediante un’azione positiva; la riproposizione del banner, una volta espressa la scelta, si giustifica soltanto al mutare delle condizioni o decorso un congruo intervallo, di norma non inferiore a sei mesi.
Gli «errori più frequenti» sopra elencati non costituiscono, dunque, semplici imperfezioni di progettazione: rappresentano altrettante difformità rispetto alle indicazioni dell’Autorità.
Indicazioni operative
- Censire i cookie e gli script effettivamente presenti sul sito.
- Eliminare quanto non utilizzato: a minori tracciamenti corrispondono minori obblighi.
- Ove residuino i soli cookie tecnici, curare l’informativa e arrestarsi a tale adempimento.
- Ove permanga profilazione, predisporre un banner conforme: accettazione e rifiuto su un piano di parità, scelte granulari, registro dei consensi.
La disciplina dei cookie, in definitiva, non si risolve nell’apposizione di un banner, bensì in una scelta consapevole circa i dati da trattare e gli strumenti da impiegare. È il medesimo approccio che governa gli altri adempimenti privacy del sito — dalla privacy policy al registro dei trattamenti — che costituisce il fulcro dell’adeguamento al GDPR di un sito web e che orienta, più in generale, la consulenza GDPR per aziende e professionisti.
Domande frequenti
Ogni sito deve avere il cookie banner? No: il banner è necessario solo se il sito impiega cookie o strumenti di tracciamento non tecnici — analitici non resi anonimi, profilazione, componenti di terze parti. Un sito con soli cookie tecnici si limita all’informativa, senza banner.
Google Analytics impone il banner? Di regola sì: è assimilabile a uno strumento tecnico soltanto a fronte delle misure indicate dal Garante (tra cui il mascheramento dell’indirizzo IP e l’assenza di incrocio con altri dati), e la valutazione va condotta caso per caso.
Lo scroll vale come consenso ai cookie? No: secondo le Linee guida del Garante lo scorrimento della pagina, da solo, non integra un consenso valido; occorrono pulsanti chiari ed equivalenti di accettazione e rifiuto.
Il presente approfondimento ha finalità informative e fotografa la disciplina vigente alla data di pubblicazione; non sostituisce una valutazione del caso concreto.
Questo approfondimento ha finalità informative e divulgative e non costituisce un parere legale sul caso concreto. Contenuto verificato dal Dott. Giuseppe Foti, consulente legale — ultima verifica: 11 giugno 2026.