Pubblicare le foto dei propri figli sui social è un gesto quotidiano per milioni di genitori. Pochi sanno, però, che quando i genitori sono due la decisione non spetta a uno solo: serve il consenso di entrambi. Lo ha ribadito di recente il Garante per la protezione dei dati personali, ammonendo una madre che pubblicava le immagini dei figli senza l’accordo del padre. È l’occasione per fare chiarezza su un fenomeno tanto diffuso quanto sottovalutato: lo sharenting.
Che cos’è lo sharenting
Il termine sharenting nasce dalla fusione di share (condividere) e parenting (genitorialità): indica l’abitudine dei genitori di condividere online, spesso fin dalla nascita, immagini, video e dettagli della vita dei figli. Un’abitudine affettuosa nelle intenzioni, ma che proietta sulla rete l’identità di una persona — il minore — che non ha scelto di esporsi e che potrebbe, da adulto, non gradire affatto quella esposizione.
La regola: serve il consenso di entrambi i genitori
La pubblicazione delle immagini di un figlio minore rientra nell’esercizio della responsabilità genitoriale, che i genitori esercitano di comune accordo (artt. 316 e 337-ter del codice civile). Non è una scelta «ordinaria»: il Garante l’ha qualificata come atto di straordinaria amministrazione, in linea con una giurisprudenza di merito ormai consolidata. Ne consegue che, per diffondere le immagini di un minore sui social, occorre il consenso di entrambi i titolari della responsabilità genitoriale — anche quando i genitori sono separati o non più conviventi.
Il caso deciso dal Garante
La vicenda nasce dal reclamo di un padre nei confronti dell’ex compagna, che aveva condiviso sui social network — in particolare su Facebook — immagini dei figli minorenni senza il suo consenso. La madre aveva addotto una finalità puramente affettiva e relazionale, legata alla condivisione di momenti familiari. Accertata l’assenza del consenso paterno, il Garante ha vietato alla madre l’ulteriore pubblicazione delle immagini dei figli senza l’accordo di entrambi i genitori e ha disposto nei suoi confronti un ammonimento per violazione della normativa sulla protezione dei dati. La finalità affettiva, da sola, non basta a superare il difetto di consenso.
Perché: il diritto all’immagine e i dati del minore
Dietro la regola ci sono diritti di rango elevato. L’immagine di una persona è protetta dall’articolo 10 del codice civile e dalle norme sul diritto d’autore (artt. 96-97 della legge 633/1941), che subordinano la pubblicazione del ritratto al consenso dell’interessato. Per i minori quel consenso lo esprimono i genitori, nell’esclusivo interesse del minore — principio cardine sancito dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A ciò si aggiunge che le immagini sono dati personali: la loro diffusione è un trattamento, soggetto al GDPR e al Codice privacy.
La soglia dei 14 anni
Per i minori l’ordinamento italiano fissa una soglia. Al di sotto dei 14 anni la decisione sulla diffusione delle immagini spetta ai genitori, che devono agire d’accordo. Dai 14 anni in su il minore acquista la capacità di prestare autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati per i servizi della società dell’informazione (art. 2-quinquies del Codice privacy, in attuazione dell’art. 8 del GDPR): la sua volontà diventa rilevante e va rispettata, accanto a quella dei genitori.
Cosa succede se i genitori non sono d’accordo
Se uno dei due genitori si oppone — o se, separati, non trovano un’intesa — la pubblicazione non può avvenire. Il fondamento è negli artt. 316 e 337-ter del codice civile: la responsabilità genitoriale è condivisa, e la pubblicazione sui social eccede l’ordinaria amministrazione. In caso di contrasto su una decisione di tale rilievo, la parola passa al giudice. È la regola ribadita dal provvedimento del Garante n. 314/2026. Oltre i quattordici anni, poi, conta anzitutto la volontà del ragazzo, che può opporsi anche ai genitori: il Tribunale di Roma, con un’ordinanza del 23 dicembre 2017, ha ordinato a una madre di rimuovere dai social le foto del figlio sedicenne pubblicate contro la sua volontà.
I rischi dello sharenting
Le ragioni di tanta cautela non sono teoriche. Le immagini diffuse online sfuggono al controllo di chi le ha pubblicate: possono essere scaricate, rielaborate, decontestualizzate, finire in circuiti di profilazione commerciale o, nei casi più gravi, in contesti di abuso. C’è poi un profilo di lungo periodo: ogni foto contribuisce a costruire un’identità digitale del minore prima ancora che possa decidere consapevolmente, comprimendone la futura autodeterminazione. Un’esposizione che sembra innocua oggi può rivelarsi un problema domani.
Per chi gestisce contenuti con minori
La regola non riguarda solo le famiglie. Scuole, associazioni sportive, media, agenzie e aziende che pubblicano contenuti ritraenti minori — foto di eventi, saggi, attività — devono raccogliere una liberatoria dai genitori, e in particolare da entrambi quando si tratta di under 14. Un consenso ottenuto da un solo genitore, o un modulo generico, non mette al riparo: in caso di reclamo, è chi pubblica a doverne rispondere. Per le organizzazioni che trattano abitualmente immagini di minori conviene predisporre informative e moduli di consenso adeguati, valutando — nei casi di trattamento su larga scala — anche una valutazione d’impatto (DPIA).
Cosa dice la giurisprudenza
I due piani — civilistico e della protezione dei dati — convergono su regole scandite dall’età del minore. Per gli infraquattordicenni la decisione spetta a entrambi i genitori: la responsabilità genitoriale è condivisa (artt. 316 e 337-ter del codice civile) e la pubblicazione sui social eccede l’ordinaria amministrazione. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali (provv. 29 aprile 2026, n. 314, doc. web 10251841; reso noto con la Newsletter n. 548 del 17 giugno 2026), che ha ammonito una madre che pubblicava le immagini dei figli under 14 senza l’accordo dell’altro genitore: la finalità affettiva, da sola, non basta a superare il difetto di consenso. Oltre i quattordici anni conta anzitutto la volontà del ragazzo, che può opporsi anche ai genitori: il Tribunale di Roma (Sez. I, ordinanza 23 dicembre 2017) ha ordinato a una madre di rimuovere dai social le foto del figlio sedicenne, pubblicate contro la volontà di lui, per lesione del diritto all’immagine del minore (art. 10 del codice civile, artt. 96-97 della legge 633/1941, art. 16 della Convenzione di New York), con una penale di 10.000 euro in caso di inottemperanza (art. 614-bis del codice di procedura civile).
Domande frequenti
Serve davvero il consenso di entrambi i genitori per postare la foto di mio figlio? Sì: per i minori di 14 anni la diffusione delle immagini sui social richiede l’accordo di entrambi i titolari della responsabilità genitoriale, anche se separati.
E se i genitori sono separati e uno è contrario? Senza il consenso di entrambi la pubblicazione non è lecita; in caso di disaccordo decide il giudice (artt. 316 e 337-ter c.c.).
Da che età decide il ragazzo? Dai 14 anni il minore può prestare autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati per i servizi online; la sua volontà va comunque rispettata.
Una scuola può pubblicare le foto degli alunni? Solo con la liberatoria dei genitori (di entrambi per gli under 14): un consenso parziale o generico non è sufficiente.
Tra diritto all’immagine, dati personali e interesse del minore, la condivisione di foto di bambini richiede più attenzione di quanto si creda. Aiutiamo famiglie e organizzazioni a gestire correttamente il consenso e i contenuti relativi ai minori nella consulenza in materia di privacy e GDPR.
Il presente approfondimento ha finalità informative e non sostituisce una valutazione del caso concreto.
Questo approfondimento ha finalità informative e divulgative e non costituisce un parere legale sul caso concreto. Contenuto verificato dal Dott. Giuseppe Foti, consulente legale — ultima verifica: 15 luglio 2026.