In sintesi. La garanzia provvisoria (art. 106 D.Lgs. 36/2023) si presta a corredo dell’offerta, è di norma pari al 2% del valore dell’appalto (modulabile tra l’1% e il 4%), copre la mancata sottoscrizione del contratto e viene restituita ai concorrenti non aggiudicatari. Nei contratti sotto soglia (art. 53) di regola non si richiede: la stazione appaltante può chiederla solo motivatamente, entro l’1%. La garanzia definitiva (art. 117) si presta alla stipula, è di norma pari al 10% dell’importo contrattuale, garantisce l’esatta esecuzione e si svincola progressivamente. Gli importi si riducono con le certificazioni e, per micro e PMI, del 50% — riduzione non cumulabile con quella per la certificazione di qualità.
Partecipare a una gara ed eseguire un appalto comporta, di regola, la prestazione di garanzie a tutela della stazione appaltante. Sono di due tipi, con funzioni distinte: la garanzia provvisoria, che accompagna l’offerta, e la garanzia definitiva, che assiste l’esecuzione del contratto. Conviene conoscerle, anche perché incidono sui costi di partecipazione.
La garanzia provvisoria
Disciplinata dall’articolo 106 del decreto legislativo 36/2023, la garanzia provvisoria è prestata a corredo dell’offerta e copre il rischio della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. Il suo importo è, di norma, pari al 2% del valore dell’appalto; la stazione appaltante può, con adeguata motivazione, ridurlo fino all’1% o aumentarlo fino al 4% in relazione al rischio concreto. Viene restituita ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione.
Nei contratti sotto soglia vale la regola opposta (art. 53): la garanzia provvisoria di regola non si richiede; la stazione appaltante può domandarla solo quando particolari esigenze della singola procedura lo giustifichino, dandone motivazione, e comunque in misura non superiore all’1% del valore del contratto.
La garanzia definitiva
L’articolo 117 disciplina la garanzia definitiva, a carico dell’aggiudicatario al momento della stipula. Garantisce l’esatta esecuzione del contratto ed è, di norma, pari al 10% dell’importo contrattuale (con possibili incrementi in caso di forti ribassi). Si svincola progressivamente con l’avanzamento delle prestazioni, fino al collaudo o alla verifica di conformità.
La tabella che segue riepiloga le differenze tra le due garanzie.
| Profilo | Garanzia provvisoria | Garanzia definitiva |
|---|---|---|
| Norma | Art. 106 D.Lgs. 36/2023 (sotto soglia: art. 53) | Art. 117 D.Lgs. 36/2023 |
| Quando si presta | A corredo dell’offerta | Al momento della stipula |
| Importo | Di norma il 2% del valore dell’appalto | Di norma il 10% dell’importo contrattuale (con possibili incrementi in caso di forti ribassi) |
| Cosa copre | La mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario | L’esatta esecuzione del contratto |
| Sorte | Restituita ai concorrenti non aggiudicatari | Svincolo progressivo fino al collaudo o alla verifica di conformità |
Le riduzioni
Gli importi delle garanzie possono essere ridotti al ricorrere dei requisiti dell’art. 106, co. 8: la riduzione del 30% per la certificazione del sistema di qualità (ISO 9001) e quella del 50% per le micro, piccole e medie imprese — tra loro non cumulabili. A queste possono aggiungersi, nei limiti di legge, le riduzioni per le certificazioni ambientali e gli altri titoli dell’allegato II.13 (fino al 20%) e quella per la fideiussione emessa con tecnologia basata su registri distribuiti (10%). Le riduzioni incidono in modo sensibile sul costo di partecipazione; attenzione però: dopo il correttivo, alle garanzie richieste sotto soglia le riduzioni dell’art. 106 non si applicano (art. 53, co. 4-bis).
Le forme
Le garanzie si prestano di norma mediante fideiussione bancaria o assicurativa (o rilasciata da intermediari abilitati), oppure mediante deposito. La fideiussione deve avere le caratteristiche richieste dal Codice (ad esempio l’operatività a prima richiesta, nei termini previsti).
Garanzie e affidamenti minori
Per i contratti sotto soglia l’impostazione del Codice è di favore per gli operatori: la garanzia provvisoria di regola non si richiede (art. 53). La stazione appaltante può domandarla soltanto quando la tipologia e la specificità della procedura facciano emergere particolari esigenze, dandone motivazione, e in misura non superiore all’1% del valore del contratto: la logica è la proporzionalità, per evitare oneri sproporzionati rispetto al valore dell’affidamento.
Cosa dice la giurisprudenza
Sui limiti all’escussione della garanzia provvisoria resta fondamentale l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (26 aprile 2022, n. 7): la cauzione provvisoria può essere incamerata solo nei confronti dell’aggiudicatario che, per fatto a lui imputabile, non addivenga alla stipula del contratto, e non verso il concorrente destinatario della sola proposta di aggiudicazione poi escluso in sede di verifica dei requisiti. La garanzia opera cioè nell’arco temporale tra aggiudicazione e stipula, con una funzione compensativa (liquidazione anticipata e forfettaria del danno) e non meramente sanzionatoria; nei confronti di chi ha ricevuto la sola proposta, l’amministrazione può semmai far valere la responsabilità precontrattuale. Pur resa sotto il Codice previgente, la pronuncia è tuttora il riferimento per delimitare la funzione della garanzia provvisoria.
Domande frequenti
Quanto vale la garanzia provvisoria? Di norma il 2% dell’importo dell’appalto (art. 106), modulabile dalla stazione appaltante tra l’1% e il 4%, salvo riduzioni. Nei contratti sotto soglia di regola non si richiede: può essere domandata solo motivatamente e non oltre l’1%.
A cosa serve la garanzia definitiva? Garantisce l’esatta esecuzione del contratto; è di regola il 10% dell’importo e si svincola progressivamente con l’avanzamento.
Come si riducono le garanzie? Con i requisiti dell’art. 106, co. 8: 30% per la certificazione di qualità oppure 50% per micro e PMI (non cumulabili tra loro), oltre alle ulteriori riduzioni per certificazioni ambientali e fideiussione digitale. Sotto soglia, dopo il correttivo, le riduzioni non si applicano.
Calibrare correttamente garanzie, riduzioni e forme è parte della corretta impostazione di una gara. Offriamo supporto a stazioni appaltanti e operatori nella consulenza sugli atti di gara.
Il presente approfondimento ha finalità informative e non sostituisce una valutazione del caso concreto.
Questo approfondimento ha finalità informative e divulgative e non costituisce un parere legale sul caso concreto. Contenuto verificato dal Dott. Giuseppe Foti, consulente legale — ultima verifica: 15 luglio 2026.