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CIG: cos'è e come si richiede

di 6 min di lettura aggiornato il

In sintesi. Dal 1° gennaio 2024 il CIG si richiede tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, in interoperabilità con la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell’ANAC, che ha sostituito SIMOG e SmartCIG; la richiesta è riservata al RUP. Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro resta disponibile un’interfaccia web semplificata. Alla base c’è la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, con clausola imposta a pena di nullità assoluta.

Chiunque abbia a che fare con un contratto pubblico — dalla stazione appaltante che lo affida all’operatore che lo esegue — incontra il CIG. È un codice apparentemente burocratico, ma dalla cui corretta gestione dipende la stessa tracciabilità dei pagamenti. Tanto più che, dal 2024, il modo di ottenerlo è radicalmente cambiato. Conviene fare ordine.

Che cos’è il CIG

Il CIG (Codice Identificativo di Gara) è un codice attribuito dall’ANAC, su richiesta della stazione appaltante, che identifica in modo univoco il singolo affidamento e che deve essere riportato in ogni strumento di pagamento connesso al contratto. La sua ragion d’essere è la tracciabilità dei flussi finanziari, disciplinata dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136: i pagamenti relativi ai contratti pubblici devono transitare su conti correnti dedicati e recare, in ciascuna transazione, il CIG e — ove previsto — il CUP (Codice Unico di Progetto). È una misura di matrice antimafia, volta a impedire l’opacità dei movimenti di denaro.

Non si tratta di un adempimento formale: la legge impone di inserire nel contratto un’apposita clausola di tracciabilità a pena di nullità assoluta, sicché un contratto che ne sia privo è radicalmente invalido.

Quando è obbligatorio

Il CIG va acquisito indipendentemente dall’importo e a prescindere dall’esperimento o meno di una gara: è dovuto per tutti i contratti di appalto e di concessione, nei settori ordinari e speciali, qualunque sia la modalità di affidamento. Vi rientra perciò anche l’affidamento diretto di modico valore — un equivoco diffuso è ritenere che, sotto una certa soglia, il codice non occorra. Sul punto può essere utile l’approfondimento dedicato all’affidamento diretto.

Come si richiede oggi: la Piattaforma Contratti Pubblici

È qui che si concentra la novità. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il CIG non si richiede più tramite i vecchi servizi: l’acquisizione avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto — secondo la digitalizzazione introdotta dal nuovo Codice — mediante lo scambio di dati, in modalità interoperabile, con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) tramite la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell’ANAC.

SIMOG e SmartCIG sono stati sostituiti dalla PCP (SIMOG resta operativo per le procedure avviate prima del 2024); il FVOE è passato alla versione 2.0; la pubblicità legale, un tempo affidata alla 5ª Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale, è transitata sulla BDNCP. In concreto, gestendo la procedura sulla piattaforma certificata (come il MePA per gli acquisti sotto soglia) il CIG si ottiene automaticamente, al momento della fase del contratto che lo richiede. La richiesta è riservata al RUP: solo dopo l’invio dei dati ad ANAC è possibile pubblicare la procedura o emettere l’ordine. Resta a suo carico l’inserimento corretto dei dati dell’affidamento — oggetto, importo, tipologia di procedura — che confluiscono nella BDNCP e che il CIG «porta con sé» nelle fasi successive: un dato errato all’origine si trascina lungo l’intero ciclo, con effetti sugli adempimenti di pubblicità e sui controlli dell’Autorità.

E per i piccoli affidamenti?

Per gli affidamenti di importo ridotto (inferiore a 5.000 euro) è rimasta disponibile un’interfaccia web semplificata della PCP — erede funzionale dello “Smart CIG” — il cui regime è stato oggetto di proroghe successive: da ultimo, il Comunicato del Presidente ANAC del 18 giugno 2025 ne ha prorogato l’operatività «fino a nuova comunicazione»; è dunque opportuno verificarne di volta in volta la vigenza. Al di fuori di questa ipotesi, vale la regola generale della gestione su piattaforma certificata.

CIG e contributo ANAC: da non confondere

Il CIG, strumento di tracciabilità, è cosa diversa dal contributo in favore dell’ANAC, dovuto — al di sopra di determinate soglie e secondo la delibera annuale dell’Autorità — dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici che partecipano alle procedure. Entrambi ruotano attorno al codice di gara, ma rispondono a finalità distinte: l’uno alla tracciabilità dei pagamenti, l’altro al finanziamento dell’attività di vigilanza.

Cosa si rischia

Le conseguenze degli errori non sono trascurabili. L’omessa indicazione del CIG nei pagamenti, o l’utilizzo di conti non dedicati, integra una violazione degli obblighi di tracciabilità, presidiata da sanzioni amministrative; e, come detto, l’assenza della clausola di tracciabilità è sanzionata con la nullità del contratto. Gli errori più ricorrenti sono due: ritenere il CIG non necessario per gli affidamenti di modico valore e omettere di riportarlo, poi, su ogni mandato di pagamento.

Cosa dice la giurisprudenza

La tracciabilità non è un adempimento di facciata. La clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità è imposta dall’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 a pena di nullità assoluta: un contratto che ne sia privo è radicalmente invalido, e l’orientamento è costante nel qualificarla come nullità testuale, rilevabile d’ufficio. Sul piano applicativo, l’ANAC ha consolidato le indicazioni operative nelle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata con la delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 e, da ultimo, con la delibera n. 176 del 15 aprile 2026), che precisano l’ambito di applicazione, i conti dedicati e gli obblighi lungo la filiera dei subcontratti. La conseguenza pratica è netta: il CIG va riportato in ogni transazione e la clausola di tracciabilità non può mancare, pena sanzioni e nullità del contratto.

Dietro un codice di poche cifre si cela, dunque, un adempimento la cui omissione può inficiare la validità del contratto. Orientarsi tra obblighi di tracciabilità e nuove piattaforme è parte del supporto sugli adempimenti ANAC e le piattaforme che offriamo.

Domande frequenti

Serve il CIG anche per un affidamento diretto di poche centinaia di euro? Sì: il CIG è dovuto a prescindere dall’importo e dalla modalità di affidamento. Per gli affidamenti sotto i 5.000 euro è disponibile l’interfaccia web semplificata della PCP.

Chi richiede il CIG? Il RUP, attraverso la piattaforma di approvvigionamento certificata, interoperabile con la PCP dell’ANAC.

Lo “Smart CIG” esiste ancora? È stato assorbito dalla Piattaforma Contratti Pubblici; resta un’interfaccia semplificata per i soli micro-affidamenti, prorogata da ultimo «fino a nuova comunicazione» (Comunicato del Presidente ANAC del 18 giugno 2025).

Il presente approfondimento ha finalità informative e fotografa la disciplina vigente alla data di pubblicazione; non sostituisce una valutazione del caso concreto.

Questo approfondimento ha finalità informative e divulgative e non costituisce un parere legale sul caso concreto. Contenuto verificato dal Dott. Giuseppe Foti, consulente legale — ultima verifica: 15 luglio 2026.

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