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Affidamento diretto: quando è ammesso

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In sintesi. L’affidamento diretto è ammesso sotto soglia (art. 50 del D.Lgs. 36/2023): lavori di importo inferiore a 150.000 euro, servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, al netto dell’IVA. Non è una gara (allegato I.1, art. 3, lettera d) e non servono tre preventivi; richiede però la motivazione nella decisione di contrarre (art. 17, comma 2) e il rispetto del principio di rotazione (art. 49, salva l’eccezione del comma 4).

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici l’affidamento diretto ha smesso di essere un’eccezione per diventare lo strumento ordinario di gestione dei contratti di importo contenuto. La semplicità, tuttavia, è solo apparente: discrezionalità non equivale ad arbitrio, e l’istituto resta presidiato da soglie, obbligo di motivazione e principio di rotazione. Conviene metterne a fuoco i confini.

Che cos’è l’affidamento diretto

L’allegato I.1, articolo 3, lettera d), del decreto legislativo 36/2023 lo definisce come l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale — anche in caso di previo interpello di più operatori economici — la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri dell’art. 50 e dei requisiti prescritti. Il dato qualificante è perciò l’assenza di un confronto competitivo: l’affidamento diretto non è una gara, e l’eventuale consultazione di più operatori non vale a trasformarlo in procedura competitiva.

Quando è ammesso: le soglie dell’art. 50

L’articolo 50 del Codice individua le procedure per i contratti sotto le soglie europee (art. 14). L’affidamento diretto è consentito:

  • per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
  • per servizi e forniture — compresi i servizi di ingegneria e architettura — di importo inferiore a 140.000 euro.

Gli importi si intendono al netto dell’IVA. Al di sopra di tali soglie, e fino alle soglie di rilevanza europea, il Codice impone di regola la procedura negoziata senza bando, con consultazione di un numero crescente di operatori in ragione del valore; per i soli lavori è prevista la facoltà di ricorrere alla procedura aperta a partire da un milione di euro.

Le soglie dell’art. 50, in sintesi:

TipologiaSoglia affidamento direttoRegime sopra soglia
LavoriImporto inferiore a 150.000 euro, al netto dell’IVAProcedura negoziata senza bando fino alle soglie europee; facoltà di procedura aperta a partire da un milione di euro
Servizi e forniture (compresi ingegneria e architettura)Importo inferiore a 140.000 euro, al netto dell’IVAProcedura negoziata senza bando fino alle soglie europee

Come si fa, passo per passo

Anche se «diretto», l’affidamento è un procedimento: questi sono i passaggi essenziali (per gli aspetti operativi è utile il vademecum ANAC sugli affidamenti diretti).

  1. Decisione di contrarre (art. 17, comma 2): individua oggetto, importo, operatore e ragioni della scelta.
  2. Individuazione dell’operatore: la stazione appaltante può svolgere un’indagine di mercato o acquisire uno o più preventivi. È una facoltà, non un obbligo: per l’affidamento diretto non è prescritto un numero minimo di preventivi né un confronto competitivo.
  3. Verifica della congruità del prezzo, rispetto ai valori di mercato, a listini o ai preventivi raccolti.
  4. Verifica dei requisiti: assenza di cause di esclusione (artt. 94 e 95) e possesso dei requisiti richiesti, tramite il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (art. 24); acquisizione del CIG.
  5. Rispetto della rotazione (art. 49) rispetto all’affidatario uscente.
  6. Stipula del contratto: forma scritta con modalità elettronica a pena di nullità (art. 18); la procedura transita sulle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (artt. 25-26).
  7. Pubblicità e trasparenza: pubblicazione degli atti e adempimenti verso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC.

Esempio pratico

Un Comune deve affidare la manutenzione del verde pubblico per un importo stimato di 38.000 euro (IVA esclusa). Trattandosi di un servizio sotto la soglia di 140.000 euro, l’affidamento diretto è ammesso. Nella decisione di contrarre il RUP dà conto dell’oggetto e dell’importo, dell’operatore individuato — eventualmente dopo aver acquisito due preventivi per valutare la congruità —, delle ragioni della scelta e del possesso dei requisiti, verificando inoltre che l’operatore non sia l’affidatario uscente del medesimo servizio. Acquisito il CIG e controllati i requisiti tramite il Fascicolo virtuale, si procede alla stipula e alla pubblicazione. Un solo passaggio trascurato — una motivazione di stile, la rotazione ignorata — è sufficiente a rendere l’affidamento contestabile.

Discrezionalità non è arbitrio: l’obbligo di motivazione

La scelta dell’affidatario è discrezionale, ma non immotivata. L’articolo 17, comma 2, impone che la decisione di contrarre dia conto delle ragioni della scelta: l’individuazione dell’operatore, il possesso dei requisiti e la congruità del prezzo. È una procedimentalizzazione essenziale, che distingue l’affidamento legittimo da quello sindacabile per difetto di motivazione. Nella prassi la stazione appaltante acquisisce uno o più preventivi, verifica la congruità del prezzo e dà conto, nella determina a contrarre, dell’idoneità dell’operatore prescelto: è in quell’atto che la discrezionalità diviene controllabile.

Il principio di rotazione (art. 49)

A presidio dell’accesso al mercato opera il principio di rotazione dell’articolo 49: è di norma vietato affidare il nuovo contratto al contraente uscente, ove riferito al medesimo settore merceologico, categoria di lavori o settore di servizi del precedente affidamento. Il vincolo riguarda chi ha ottenuto il contratto precedente, non i meri invitati.

La regola non è assoluta. L’articolo 49, comma 4 — come ridefinito dal decreto correttivo (d.lgs. 209/2024, in vigore dal 31 dicembre 2024) — ammette, in casi motivati e avuto riguardo alla struttura del mercato e all’effettiva assenza di alternative, il reinvito o il riaffidamento al contraente uscente, previa verifica della buona esecuzione del precedente rapporto.

Anche senza gara, i requisiti vanno verificati

L’assenza di confronto competitivo non elimina i controlli. L’operatore deve comunque essere privo di cause di esclusione (artt. 94 e 95) e possedere i requisiti eventualmente richiesti; la comprova avviene, anche qui, attraverso il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (art. 24) e, di norma, su piattaforma telematica certificata. Sui profili documentali è utile la guida dedicata al DGUE; sull’identificativo di gara, quella su come si richiede il CIG.

Gli errori più frequenti

  • Motivazione assente o di stile: la discrezionalità non esonera dal motivare la decisione di contrarre.
  • Credere che servano «tre preventivi»: per l’affidamento diretto non è prescritto un numero minimo di preventivi né un confronto competitivo; l’indagine di mercato è una facoltà a supporto della congruità, non un obbligo di gara.
  • Rotazione ignorata: riaffidamento al contraente uscente senza i presupposti dell’eccezione dell’art. 49, comma 4.
  • Frazionamento artificioso dell’appalto al solo fine di rientrare sotto soglia: pratica vietata.
  • Mancata verifica dei requisiti: l’affidamento diretto non sospende i controlli di ordine generale.

Cosa dice la giurisprudenza

L’orientamento del giudice amministrativo è netto su due fronti. Sul primo, l’affidamento diretto non è una procedura di gara: non sussiste obbligo di confronto competitivo né di formazione di una graduatoria, e l’eventuale interpello di più operatori non muta la natura dell’istituto.

Sul secondo, la rotazione ha portata sostanziale e non si aggira con qualificazioni formali. Il TAR Campania-Napoli (Sez. IX, 25 febbraio 2026, n. 1358) ha chiarito che la predeterminazione del criterio di scelta (ad esempio il prezzo più basso) «non muta la tipologia di affidamento, che rimane diretto» e resta perciò soggetto all’art. 49: il divieto opera quando l’operatore è affidatario uscente e le due commesse rientrano nello stesso settore merceologico, categoria di opere o settore di servizi, anche in caso di identità solo parziale delle prestazioni (in linea con la ratio già affermata da Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292). Resta fermo che la violazione dell’obbligo di motivazione o della rotazione espone l’affidamento all’annullamento.

Su entrambi i fronti è tornato da ultimo il Consiglio di Stato (Sez. V, 25 maggio 2026, n. 4185): la qualificazione della procedura dipende dalla sua struttura concreta, non dall’etichetta. Chiedere più preventivi non trasforma l’affidamento diretto in una gara; se però la stazione appaltante organizza una vera selezione competitiva — avviso aperto al mercato, criteri di valutazione, graduatoria — resta vincolata alle regole che si è data (autovincolo). La rotazione, inoltre, non si applica alle procedure aperte e non opera mai come esclusione automatica: richiede un provvedimento espresso e motivato.

Tra soglie, motivazione e rotazione, anche l’affidamento «semplice» richiede metodo: un vizio nella decisione di contrarre o nell’applicazione della rotazione è sufficiente a comprometterlo. È il tipo di supporto che offriamo a stazioni appaltanti e operatori nella consulenza sugli affidamenti e le procedure di gara.

Domande frequenti

Qual è la soglia dell’affidamento diretto? Lavori di importo inferiore a 150.000 euro; servizi e forniture inferiori a 140.000 euro, al netto dell’IVA (art. 50 del Codice).

Servono per forza tre preventivi? No. Per l’affidamento diretto non è previsto un numero minimo di preventivi né un confronto competitivo: la scelta è discrezionale, ma va motivata. Gli eventuali preventivi servono a dimostrare la congruità del prezzo, non a costituire una gara.

L’affidamento diretto è una gara? No: è una scelta discrezionale, senza confronto competitivo (allegato I.1, art. 3). Va tuttavia motivata nella decisione di contrarre.

Serve il CIG? Sì: il Codice identificativo di gara va acquisito prima della stipula, anche per l’affidamento diretto.

L’affidamento diretto va pubblicato? Sì: gli atti sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza e ai relativi adempimenti verso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC.

Posso riaffidare al fornitore uscente? Di regola no, per il principio di rotazione (art. 49); è possibile solo in casi motivati, ricorrendo i presupposti dell’eccezione dell’art. 49, comma 4.

Si può fare l’affidamento diretto sul MePA? Sì, di norma tramite trattativa diretta sulla piattaforma MePA: la modalità telematica non muta la natura discrezionale dell’istituto.

Il presente approfondimento ha finalità informative e fotografa la disciplina vigente alla data di pubblicazione; non sostituisce una valutazione del caso concreto.

Questo approfondimento ha finalità informative e divulgative e non costituisce un parere legale sul caso concreto. Contenuto verificato dal Dott. Giuseppe Foti, consulente legale — ultima verifica: 15 luglio 2026.

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