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OEPV o minor prezzo: come si aggiudica una gara

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Decidere come si valuteranno le offerte è una scelta strategica che precede la gara e ne orienta l’esito. Il Codice conosce due grandi criteri di aggiudicazione — l’offerta economicamente più vantaggiosa e il minor prezzo — con presupposti e vincoli distinti. Capire quando usare l’uno o l’altro è essenziale per impostare correttamente la procedura.

I due criteri di aggiudicazione

L’articolo 108 del decreto legislativo 36/2023 individua due criteri. L’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), valutata sul miglior rapporto qualità/prezzo, combina elementi qualitativi e prezzo secondo una ponderazione predefinita. Il minor prezzo (o prezzo più basso) valuta invece le offerte sul solo elemento economico. La scelta non è del tutto libera: il Codice individua casi in cui l’OEPV è obbligatoria.

Quando l’OEPV è obbligatoria

Il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo è imposto, tra l’altro, per i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica; per i servizi ad alta intensità di manodopera; per i servizi di ingegneria e architettura e gli altri di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro (art. 108, comma 2, lettera c)). In questi casi la qualità non può essere sacrificata alla sola convenienza economica.

Quando si può usare il minor prezzo

Il minor prezzo è ammesso per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato: l’articolo 108, comma 3 riguarda solo questi contratti. Per i lavori sotto soglia la base è invece l’articolo 50, comma 4. La norma non richiede testualmente una motivazione: l’onere di motivare la scelta discende dai principi generali e dalla giurisprudenza. Resta un passaggio da non trascurare: è la motivazione a rendere la scelta controllabile.

Come funziona l’OEPV

Nell’OEPV la stazione appaltante fissa criteri di valutazione qualitativi (caratteristiche tecniche, organizzazione, livello del servizio) e la relativa ponderazione, accanto al peso del prezzo. Il Codice non fissa un tetto generale al punteggio economico: la ponderazione è rimessa alla stazione appaltante negli atti di gara. Un limite è previsto solo in due casi: nei contratti ad alta intensità di manodopera il punteggio economico non può superare il 30% di quello complessivo (art. 108, comma 4); per i beni e servizi informatici connessi a interessi nazionali strategici il tetto è il 10%. La valutazione delle offerte, nelle procedure che lo richiedono, è affidata a una commissione giudicatrice.

In sintesi, il confronto tra i due criteri:

ProfiloOEPVMinor prezzo
Cosa valutaMiglior rapporto qualità/prezzo: elementi qualitativi e prezzo secondo una ponderazione predefinitaSolo l’elemento economico
Quando è obbligatorio o ammessoObbligatoria per i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica; per i servizi ad alta intensità di manodopera; per i servizi di ingegneria e architettura e gli altri di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euroAmmesso per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato (art. 108, comma 3); per i lavori sotto soglia la base è l’art. 50, comma 4
VincoliNessun tetto generale al punteggio economico: la ponderazione è rimessa agli atti di gara; tetto del 30% nei contratti ad alta intensità di manodopera (art. 108, comma 4) e del 10% per i beni e servizi informatici connessi a interessi nazionali strategici; valutazione affidata a una commissione giudicatrice nelle procedure che lo richiedonoMotivazione della scelta negli atti di gara: onere non richiesto testualmente dall’art. 108, comma 3, ma derivante dai principi generali e dalla giurisprudenza

La scelta va motivata

Tanto l’opzione per il minor prezzo quanto l’articolazione dei criteri nell’OEPV vanno motivate nella documentazione di gara, a partire dalla decisione di contrarre. È in quella sede che il criterio diventa una scelta trasparente e verificabile, e non un automatismo.

Gli errori più frequenti

  • Usare il minor prezzo dove serve l’OEPV: nei casi obbligati è un vizio della procedura.
  • Criteri qualitativi vaghi o non ponderati: rendono la valutazione opinabile e contestabile.
  • Sottostimare il peso della qualità: comprimere oltre misura il punteggio qualitativo espone all’annullamento.
  • Motivazione assente: la scelta del criterio non è mai un automatismo.

Cosa dice la giurisprudenza

La scelta del criterio è espressione di discrezionalità, ma non sfugge a ogni controllo. Il Consiglio di Stato (Sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8706) ha affermato che la stazione appaltante seleziona il criterio più idoneo in base alla natura e all’oggetto del contratto, con una scelta sottratta al sindacato del giudice salvo che risulti manifestamente illogica o fondata su travisamento dei fatti. Pur sussistendo nell’art. 108 un favor per l’OEPV, il minor prezzo resta legittimo quando l’oggetto del contratto presenti connotati di ordinarietà ed elevata standardizzazione e sia privo di particolare valore tecnologico, perché in tali casi le specifiche tecniche bastano a definire la prestazione. La pronuncia conferma il punto pratico: la scelta del criterio va motivata in relazione all’oggetto, non assunta come automatismo.

Domande frequenti

Posso sempre scegliere il minor prezzo? No: per alcuni servizi (sociali, ad alta intensità di manodopera, ingegneria e architettura da 140.000 euro in su) l’OEPV è obbligatoria.

Qual è la differenza tra OEPV e minor prezzo? L’OEPV valuta qualità e prezzo insieme; il minor prezzo guarda al solo elemento economico.

Quanto può pesare il prezzo nell’OEPV? Dipende dagli atti di gara: il Codice non fissa un tetto generale. Il punteggio economico non può superare il 30% nei contratti ad alta intensità di manodopera (art. 108, comma 4) e il 10% per i beni e servizi informatici connessi a interessi nazionali strategici.

La scelta del criterio di aggiudicazione orienta tutta la gara: un criterio mal calibrato produce esiti distorti o contestabili. Offriamo supporto nella costruzione dei criteri e degli atti di gara con la consulenza appalti per stazioni appaltanti e imprese.

Il presente approfondimento ha finalità informative e non sostituisce una valutazione del caso concreto.

Questo approfondimento ha finalità informative e divulgative e non costituisce un parere legale sul caso concreto. Contenuto verificato dal Dott. Giuseppe Foti, consulente legale — ultima verifica: 15 luglio 2026.

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