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Subappalto nel nuovo Codice: limiti e condizioni

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In sintesi. Nel nuovo Codice (articolo 119 del decreto legislativo 36/2023) non esiste più un tetto generale fisso al subappalto: va indicato in sede di offerta ed è soggetto all’autorizzazione della stazione appaltante, che verifica i requisiti del subappaltatore. La stazione appaltante può riservare alcune prestazioni all’esecuzione diretta dell’aggiudicatario e indicare negli atti di gara quelle non ulteriormente subappaltabili; il correttivo (D.Lgs. 209/2024) ha esteso al sub-subappalto l’intera disciplina dell’articolo 119 e ha introdotto una quota minima del 20% delle prestazioni subappaltabili da affidare alle PMI, salvo diversa soglia motivata in offerta. Ai lavoratori del subappaltatore va garantito un trattamento non inferiore a quello che spetterebbe se le prestazioni fossero eseguite dall’appaltatore.

Eseguire un appalto pubblico non significa necessariamente farlo tutto «in proprio»: l’appaltatore può affidarne una parte a terzi, attraverso il subappalto. È uno strumento utile, ma soggetto a condizioni e controlli, la cui disciplina è stata più volte ritoccata sotto la spinta del diritto europeo. Vediamo come funziona nel nuovo Codice.

Che cos’è il subappalto

L’articolo 119 del decreto legislativo 36/2023 definisce il subappalto come il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto pubblico. Non ogni affidamento a terzi è subappalto: ne restano fuori, ad esempio, le mere forniture senza posa in opera e alcune prestazioni accessorie, secondo i criteri di legge.

Indicazione e autorizzazione

Il concorrente che intende subappaltare lo indica in sede di offerta, specificando le prestazioni interessate. L’effettivo ricorso al subappalto è poi soggetto all’autorizzazione della stazione appaltante, che verifica il possesso, in capo al subappaltatore, dei requisiti necessari e l’assenza di motivi di esclusione.

I requisiti del subappaltatore

Il subappaltatore deve essere privo di cause di esclusione e possedere i requisiti richiesti per le prestazioni che eseguirà. La verifica segue le regole ordinarie, anche tramite l’autodichiarazione: il subappalto non è una «zona franca» rispetto ai controlli di qualificazione e moralità.

I limiti al subappalto

Il tetto generale e fisso al subappalto, che caratterizzava la disciplina previgente, è venuto meno a seguito delle procedure di infrazione europee. La stazione appaltante può tuttavia indicare, nei documenti di gara, le prestazioni o lavorazioni che — per la loro specificità o per ragioni di sicurezza — devono essere eseguite direttamente dall’aggiudicatario. Quanto al cosiddetto subappalto a cascata, la facoltà di indicare negli atti di gara le prestazioni non ulteriormente subappaltabili è prevista dal testo originario dell’articolo 119, in vigore dal 1° luglio 2023; il decreto correttivo (D.Lgs. 209/2024) ha invece esteso al sub-subappalto l’intera disciplina dell’articolo 119: autorizzazione, requisiti e tutele operano lungo tutta la filiera.

Il correttivo ha introdotto anche un vincolo a favore delle piccole e medie imprese (art. 119, comma 2): i contratti di subappalto vanno stipulati, per una quota non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con PMI, salvo diversa soglia indicata motivatamente in offerta, in ragione dell’oggetto, delle caratteristiche o del mercato delle prestazioni da subappaltare.

La tutela dei lavoratori e i pagamenti

Ai lavoratori del subappaltatore va garantito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che spetterebbe se le prestazioni fossero eseguite dall’appaltatore. In determinati casi — inadempimento dell’appaltatore, richiesta del subappaltatore, micro e piccole imprese — la stazione appaltante procede al pagamento diretto del subappaltatore.

Subappalto e avvalimento

Da non confondere: con l’avvalimento un’impresa prende in prestito i requisiti di un’altra per partecipare; con il subappalto, invece, affida a un terzo l’esecuzione di parte delle prestazioni. Sono istituti distinti, con presupposti e responsabilità propri.

Cosa dice la giurisprudenza

Sul versante del subappalto cosiddetto necessario — quello a cui l’operatore ricorre perché privo, in proprio, della qualificazione per una parte delle lavorazioni — il Consiglio di Stato (Sez. V, 5 giugno 2026, n. 4579) ha chiarito che la relativa dichiarazione va resa con precisione fin dall’offerta: la sua omissione non è sanabile con il soccorso istruttorio e legittima l’esclusione del concorrente. È la conferma che l’indicazione del subappalto non è un adempimento formale, ma un elemento che incide sui requisiti e sulla serietà della partecipazione. Sul perimetro di ciò che si può sanare si veda la guida al soccorso istruttorio.

Domande frequenti

Devo dichiarare subito che subappalterò? Sì: l’intenzione di subappaltare, con le relative prestazioni, va indicata in sede di offerta; l’esecuzione è poi soggetta ad autorizzazione.

C’è ancora un limite massimo al subappalto? Non un tetto generale fisso: la stazione appaltante può però riservare alcune prestazioni all’esecuzione diretta dell’aggiudicatario e indicare quelle non ulteriormente subappaltabili. Opera inoltre una quota minima: almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili va subappaltato a piccole e medie imprese, salvo diversa soglia motivata in offerta.

Il subappaltatore deve avere i requisiti? Sì: deve essere privo di cause di esclusione e possedere i requisiti per le prestazioni che esegue.

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Il presente approfondimento ha finalità informative e non sostituisce una valutazione del caso concreto.

Questo approfondimento ha finalità informative e divulgative e non costituisce un parere legale sul caso concreto. Contenuto verificato dal Dott. Giuseppe Foti, consulente legale — ultima verifica: 15 luglio 2026.

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