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Cause di esclusione dalle gare: automatiche e non automatiche

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Una gara da quasi quattro milioni di euro per la vigilanza armata di un ministero. L’aggiudicazione è firmata. Poi il ricorso del secondo classificato fa emergere ciò che il DGUE non diceva: mesi prima, l’allora legale rappresentante dell’aggiudicataria era stato raggiunto da una misura cautelare interdittiva. Esclusione dovuta? La risposta istintiva — «ha taciuto, quindi fuori» — è quella sbagliata, almeno da quando il D.Lgs. 36/2023 ha riscritto la materia. Il nuovo Codice separa le cause che impongono l’esclusione da quelle che chiedono una valutazione: chi partecipa e chi esclude deve conoscere questa mappa, perché sbagliare lato costa l’appalto agli uni e il contenzioso agli altri.

Due famiglie di cause: la mappa degli artt. 94-98

Il Codice dedica alle esclusioni cinque articoli che funzionano come un sistema. L’art. 94 elenca le cause di esclusione automatica: se ricorrono, la stazione appaltante esclude senza margini di apprezzamento. L’art. 95 elenca le cause di esclusione non automatica, che operano solo all’esito di una valutazione motivata su gravità e incidenza sull’affidabilità del concorrente. L’art. 96 detta la disciplina comune — quando l’esclusione opera, per quanto tempo, e il self-cleaning — mentre l’art. 97 regola la sorte dei raggruppamenti quando la causa colpisce un solo componente. L’art. 98 definisce la più discussa delle cause non automatiche: il grave illecito professionale.

La cornice è chiusa dal principio di tassatività (art. 10, comma 2): le cause di esclusione sono solo quelle degli artt. 94 e 95, e le clausole di bando che ne aggiungono altre sono nulle. Punto fermo anche dopo il correttivo: il D.Lgs. 209/2024 ha ritoccato molte parti del Codice, ma non ha modificato gli artt. 94-98.

Le esclusioni automatiche (art. 94): dove non c’è margine

Il primo blocco è quello delle condanne definitive per i reati elencati al comma 1 — tra gli altri: associazione mafiosa, delitti contro la pubblica amministrazione, frode ai danni dell’Unione, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile — riferite ai soggetti rilevanti indicati al comma 3 (titolare, amministratori, direttore tecnico e le altre figure apicali). Segue l’area antimafia: decadenze, sospensioni e divieti ex art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e interdittive per tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 84, comma 4), queste ultime con la valvola del controllo giudiziario (art. 34-bis) se l’ammissione interviene entro l’aggiudicazione. Il comma 5 aggiunge ipotesi eterogenee ma sempre automatiche: sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001, inadempienze alla legge 68/1999 sul collocamento dei disabili, liquidazione giudiziale, iscrizione nel casellario informatico ANAC per false dichiarazioni, per il periodo dell’iscrizione.

Il capitolo più insidioso in pratica è il comma 6: le violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi di pagamento di imposte, tasse o contributi. La soglia di gravità per i debiti fiscali è di 5.000 euro (il richiamo è all’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973), ma contano solo i carichi definitivi: non i ruoli provvisori, non le rateizzazioni regolari, non gli importi sospesi. Lo chiarisce il vademecum per gli operatori economici realizzato da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione e diffuso dall’ANAC con il Comunicato del Presidente n. 5 dell’11 marzo 2026; resta ferma la regola di legge (art. 94, comma 6) per cui la regolarizzazione «salva» solo se perfezionata entro il termine di presentazione dell’offerta.

Le esclusioni non automatiche (art. 95): la valutazione della stazione appaltante

Il secondo elenco richiede un giudizio. Vi rientrano le gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente, il conflitto di interesse non altrimenti risolvibile, la distorsione della concorrenza da precedente coinvolgimento del concorrente nella preparazione della gara, le offerte riconducibili a un unico centro decisionale e, soprattutto, il grave illecito professionale tale da rendere dubbia integrità o affidabilità dell’operatore. Il comma 2 aggiunge le violazioni fiscali e contributive non definitivamente accertate, gravi secondo le soglie dell’Allegato II.10: qui l’esclusione non scatta se l’operatore ha pagato o si è impegnato in modo vincolante a pagare prima della scadenza per le offerte.

La differenza con l’art. 94 non è di gravità, ma di struttura: davanti a una causa non automatica la stazione appaltante deve istruire e motivare, in un senso o nell’altro. E il piano dei requisiti soggettivi non va confuso con quello dell’offerta: l’estromissione per ribasso insostenibile segue le regole della verifica di anomalia e congruità, non gli artt. 94-98.

Il grave illecito professionale (art. 98): fattispecie tipizzate e mezzi di prova

Sotto il vecchio Codice il «grave illecito professionale» era una clausola aperta: qualunque vicenda professionale poteva, in teoria, fondare l’esclusione. L’art. 98 ha capovolto l’impianto con una tipizzazione chiusa su tre livelli. Primo: l’esclusione richiede tre condizioni cumulative (comma 2) — elementi sufficienti a integrare l’illecito, idoneità del fatto a incidere sull’affidabilità, mezzi di prova adeguati. Secondo: le fattispecie sono solo quelle del comma 3, dalle sanzioni dell’Autorità antitrust alle carenze significative in precedenti contratti sfociate in risoluzione, dalle condotte volte a influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante — comprese le informazioni false o fuorvianti e, per la giurisprudenza, anche le omissioni rilevanti (Cons. Stato, Sez. V, n. 7282/2025) — fino alla contestata commissione di determinati reati. Terzo: per ciascuna fattispecie il comma 6 indica quale prova serve — provvedimenti esecutivi, atti del procedimento penale, sentenze anche non definitive — sottraendo alla stazione appaltante la scelta libera del materiale indiziario.

Anche il perimetro soggettivo è delimitato: l’illecito rileva se compiuto dall’operatore economico, e i fatti delle persone fisiche «contagiano» l’impresa solo nelle ipotesi tassative delle lettere g) e h) del comma 3 (la contestata commissione dei reati dell’art. 94, comma 1, e la contestata o accertata commissione dei reati elencati alla lettera h). Sul piano temporale, il grave illecito professionale rileva per tre anni, con decorrenze differenziate (art. 96, comma 10, lettera c), fatta eccezione per le condotte della lettera b) del comma 3, che la norma sottrae alla regola del triennio.

L’omissione dichiarativa dopo il nuovo Codice

È il punto in cui il cambio di paradigma si vede meglio. Nel sistema del D.Lgs. 50/2016 l’omessa o reticente dichiarazione era spesso trattata come causa espulsiva a sé. Oggi non esiste più un’esclusione automatica per omissione dichiarativa: lo dice l’art. 96, comma 14 (l’omessa comunicazione, «pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare» nella valutazione di gravità), e la giurisprudenza riconduce il silenzio su una vicenda rilevante alla fattispecie dell’art. 98, comma 3, lettera b), da valutare — insieme al fatto taciuto — nel giudizio complessivo di affidabilità. Non è però un condono: la giurisprudenza ha già confermato esclusioni fondate proprio sull’omissione, quando il silenzio ha compromesso il dialogo con l’amministrazione e i principi di buona fede e fiducia (Cons. Stato, Sez. V, 11 settembre 2025, n. 7282). La strategia del «non dichiaro e vediamo» resta pessima: la sede per decidere cosa e come dichiarare è la compilazione del DGUE, dove la trasparenza costa sempre meno della reticenza.

Un equivoco frequente riguarda il rimedio: il soccorso istruttorio sana carenze documentali, non riscrive le scelte sostanziali. Il Consiglio di Stato (Sez. V, 5 giugno 2026, n. 4579) ha escluso, ad esempio, che possa recuperare la mancata dichiarazione del subappalto necessario: su cosa si sana e cosa no rinviamo all’approfondimento sul soccorso istruttorio.

Il self-cleaning (art. 96) e la sorte dei raggruppamenti (art. 97)

Il sistema non è pensato per espellere, ma per selezionare contraenti affidabili. Per questo l’art. 96 consente all’operatore in situazione escludibile di dimostrare il proprio ravvedimento: risarcire o impegnarsi a risarcire il danno, collaborare attivamente con le autorità per chiarire i fatti, adottare misure concrete — tecniche, organizzative, sul personale — idonee a prevenire nuovi illeciti. Le misure vanno comunicate con l’offerta se la causa è anteriore, oppure tempestivamente se il fatto sopravviene in corso di gara; la stazione appaltante le valuta e, se le ritiene sufficienti, non esclude. Restano fuori perimetro le violazioni fiscali e contributive ex artt. 94, comma 6, e 95, comma 2, per le quali opera solo la regolarizzazione entro il termine per le offerte (art. 96, commi 2 e 6), e l’operatore escluso dalle gare con sentenza definitiva, per tutta la durata dell’esclusione (art. 96, comma 7). Lo stesso art. 96 fissa la durata massima degli effetti escludenti e la rilevanza temporale delle cause ex art. 95. Nei raggruppamenti, l’art. 97 evita la responsabilità di gruppo: il RTI non è escluso se comunica la causa che colpisce un componente e lo estromette o sostituisce, purché l’offerta resti sostanzialmente immutata. Una precisazione per chi opera sotto soglia: i requisiti generali valgono anche per le procedure semplificate e per l’affidamento diretto — cambiano le modalità di verifica, non le cause di esclusione.

Cosa dice la giurisprudenza

La decisione che oggi fotografa meglio l’intero sistema è Consiglio di Stato, Sezione V, 16 luglio 2026, n. 5818 (Pres. Caringella, Est. Rovelli). Il caso è quello del nostro incipit: gara del Ministero degli Affari Esteri per la vigilanza armata della sede centrale e di Villa Madama, valore di circa 3,78 milioni di euro. Dopo l’aggiudicazione, il secondo classificato denuncia che l’ex legale rappresentante dell’aggiudicataria — firmatario del DGUE — era stato colpito nel luglio 2024 da una misura cautelare interdittiva (poi revocata a fine dicembre), nell’ambito di indagini per estorsione, caporalato e indebita percezione di finanziamenti; e che il DGUE taceva tutto.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’aggiudicazione, fissando i principi cardine del nuovo assetto: l’omissione dichiarativa «non costituisce una fattispecie a immediata efficacia espulsiva», ma impone alla stazione appaltante una valutazione discrezionale sulla complessiva affidabilità, nella quale il silenzio pesa insieme al fatto taciuto — salvo che la circostanza fosse già desumibile dal fascicolo virtuale dell’operatore. Il grave illecito professionale è causa non automatica, con perimetro oggettivo e probatorio tassativo (commi 3 e 6 dell’art. 98): cosa è illecito e quali prove bastano lo dice la legge, non la stazione appaltante. E il self-cleaning è ormai istituto di carattere generale, che — al di fuori delle ipotesi tassativamente previste — bandisce dal Codice ogni automatismo espulsivo non sorretto da valutazioni su gravità, pertinenza e rilevanza temporale dei fatti. Esempio: commessa da 3.777.772,13 euro in 36 mesi, circa 105.000 euro al mese. Con le letture rigide diffuse sotto il vecchio Codice, l’omissione avrebbe rischiato di travolgere l’aggiudicazione; con il nuovo assetto hanno pesato la cessazione immediata dell’amministratore coinvolto, il modello 231 con codice etico e la revoca della misura dopo cinque mesi e mezzo — e l’impresa ha conservato il contratto.

Presidiare questo equilibrio — dichiarazioni calibrate e self-cleaning documentato per chi partecipa, istruttorie e motivazioni solide per chi esclude — è il lavoro che svolgiamo nella consulenza sui contratti pubblici, prima che la casella lasciata in bianco diventi un contenzioso.

Domande frequenti

Un debito con il Fisco esclude sempre dalla gara? No. L’esclusione automatica (art. 94, comma 6) scatta solo per violazioni gravi e definitivamente accertate: per le imposte, debiti superiori a 5.000 euro affidati all’agente della riscossione e non più contestabili; restano fuori ruoli provvisori, importi sospesi e rateizzazioni regolari. Le violazioni non definitive rilevano ex art. 95, comma 2, e si neutralizzano pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare prima della scadenza delle offerte.

L’omessa dichiarazione di una vicenda penale comporta l’esclusione automatica? No: dopo il D.Lgs. 36/2023 l’omissione dichiarativa non è una causa espulsiva autonoma (art. 96, comma 14) e, per la giurisprudenza, entra nella valutazione di affidabilità ex art. 98, comma 3, lettera b), insieme al fatto taciuto. Attenzione però: la valutazione può concludersi con l’esclusione, come la giurisprudenza ha già confermato quando la reticenza ha alterato il confronto con la stazione appaltante. Nel dubbio, dichiarare conviene.

Il self-cleaning funziona anche a gara in corso? Sì. Le misure di autodisciplina possono riguardare anche fatti sopravvenuti dopo la presentazione dell’offerta: vanno adottate e comunicate tempestivamente alla stazione appaltante, che le valuta secondo l’art. 96. Servono atti verificabili — estromissione dei soggetti coinvolti, modello organizzativo, risarcimenti, collaborazione con le autorità — non dichiarazioni di intenti: le misure tardive o cosmetiche non superano il vaglio.

Il presente approfondimento ha finalità informative e fotografa la disciplina vigente alla data di pubblicazione; non sostituisce una valutazione del caso concreto.

Questo approfondimento ha finalità informative e divulgative e non costituisce un parere legale sul caso concreto. Contenuto verificato dal Dott. Giuseppe Foti, consulente legale — ultima verifica: 30 settembre 2026.

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