Si è portati a credere che il Codice Identificativo di Gara accompagni ogni uscita di una pubblica amministrazione. Non è così: accanto alla regola — il CIG è quasi sempre dovuto — esistono fattispecie escluse e ipotesi di tracciabilità attenuata, individuate con precisione dall’ANAC. Conoscerle evita due errori speculari: richiedere un codice non dovuto e, soprattutto, ometterlo dove invece è necessario.
La regola: il CIG è quasi sempre dovuto
Conviene ribadire il principio. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 136/2010), il CIG va acquisito per i contratti di appalto e di concessione di qualsiasi importo e a prescindere dalla modalità di affidamento, compreso l’affidamento diretto (delibera ANAC n. 261 del 2023). Le esclusioni, di conseguenza, sono tassative e di stretta interpretazione. Sul funzionamento generale del codice si rinvia alla guida dedicata a come si richiede il CIG.
Dove sono scritte le esclusioni
Il quadro di riferimento è dato dalle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari dell’ANAC — la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, via via aggiornata (con la delibera n. 585 del 2023, di adeguamento al nuovo Codice, e, da ultimo, con la delibera n. 176 del 15 aprile 2026) — unitamente alle delibere n. 261 e n. 584 del 2023 (queste ultime per i contratti estranei ed esclusi dall’applicazione del Codice). È in questi atti, e nelle FAQ ufficiali, che si rinvengono sia le fattispecie del tutto escluse, sia quelle soggette a tracciabilità in forma attenuata. L’Autorità ha inoltre diffuso una tabella riepilogativa che, per ciascuna tipologia di spesa, indica se il CIG sia dovuto, escluso o gestibile in forma semplificata: è il primo strumento da consultare nel dubbio.
Le principali ipotesi in cui il CIG non è dovuto
Senza pretesa di completezza, e fermo il necessario riscontro caso per caso, l’obbligo non sussiste, di regola, per:
- i rapporti di lavoro dipendente (retribuzioni) e i contratti di lavoro conclusi dalla stazione appaltante;
- i tributi, le imposte e le sanzioni, e in genere i pagamenti che non costituiscono corrispettivo di un appalto;
- i trasferimenti di fondi e i rapporti tra pubbliche amministrazioni resi nell’esercizio di funzioni istituzionali (con i dovuti distinguo per gli appalti affidati da una stazione appaltante a un’altra);
- l’erogazione di contributi a soggetti indigenti o in condizioni di bisogno;
- le spese economali e la partecipazione di dipendenti a seminari e convegni, che l’ANAC ha espressamente ritenuto non soggette a CIG e tracciabilità.
Meritano una valutazione a sé i rapporti tra stazioni appaltanti e gli affidamenti in house, retti da una disciplina articolata e in evoluzione: basti pensare che, dal 1° gennaio 2025, gli affidamenti in house sono stati ricondotti all’obbligo di contribuzione in favore dell’ANAC. In simili ipotesi l’eventuale esenzione va vagliata con particolare cautela.
I casi di tracciabilità «attenuata»
Distinta è l’ipotesi in cui il codice è dovuto, ma la sua gestione è semplificata. È il caso delle utenze (energia elettrica, gas, telefonia) regolate con addebito diretto: il CIG va indicato nel mandato «a monte» e non in ciascun pagamento. Una forma attenuata è stata riconosciuta anche per le carte carburante e per i contratti di mutuo. Qui, dunque, il CIG non scompare: muta soltanto il modo di riportarlo. La ratio è pratica: per i rapporti continuativi e standardizzati l’indicazione del codice su ogni singolo movimento risulterebbe sproporzionata, senza che per questo venga sacrificata la tracciabilità complessiva dell’operazione.
L’insidia: «escluso dal Codice» non significa «senza CIG»
È l’equivoco più rischioso. Il fatto che un contratto sia estraneo o escluso dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici non comporta, di per sé, l’esenzione dal CIG: l’ANAC ne ha imposto l’acquisizione anche per tali contratti, ai fini della tracciabilità e della vigilanza (delibera n. 584 del 2023), e la giurisprudenza amministrativa ne ha confermato la legittimità. Specularmente, l’eventuale esenzione dalla tracciabilità non libera dagli altri obblighi — comunicazione all’Autorità, trasparenza, pubblicità — che seguono regole proprie.
I casi esaminati, in sintesi (fermo il necessario riscontro caso per caso):
| Fattispecie | CIG |
|---|---|
| Rapporti di lavoro dipendente (retribuzioni) | Non dovuto |
| Tributi, imposte e sanzioni | Non dovuto |
| Trasferimenti e rapporti tra pubbliche amministrazioni nell’esercizio di funzioni istituzionali | Non dovuto |
| Erogazione di contributi a soggetti indigenti o in condizioni di bisogno | Non dovuto |
| Spese economali | Non dovuto |
| Partecipazione di dipendenti a seminari e convegni | Non dovuto |
| Utenze con addebito diretto (energia elettrica, gas, telefonia) | Dovuto in forma attenuata: indicato nel mandato «a monte» |
| Carte carburante | Dovuto in forma attenuata |
| Contratti di mutuo | Dovuto in forma attenuata |
| Contratti estranei o esclusi dal Codice | Dovuto comunque (delibera ANAC n. 584 del 2023) |
| Rapporti tra stazioni appaltanti e affidamenti in house | Da valutare caso per caso |
Cosa dice la giurisprudenza
Il punto più insidioso — che un contratto «escluso» dal Codice non sia automaticamente senza CIG — trova conferma nella giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato (Sez. V, 2 aprile 2025, n. 2776) ha chiarito che i contratti esclusi dalle procedure di evidenza pubblica (nel caso, i servizi legali ex art. 56 D.Lgs. 36/2023) restano comunque appalti pubblici: l’esclusione riguarda solo la procedura di scelta del contraente, non la natura pubblica del contratto. Ne discende che permangono l’obbligo di acquisizione del CIG e gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010), oltre alla vigilanza ANAC, perché la tracciabilità «si applica in ogni caso in cui vengano erogate risorse pubbliche». La regola pratica è netta: prima di concludere che «il CIG non serve», va distinta la qualificazione del contratto dall’obbligo di tracciabilità, che seguono percorsi separati.
Un’avvertenza, però: con l’ordinanza 4 maggio 2026, n. 3462, il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione della compatibilità con il diritto europeo dell’obbligo di CIG e del contributo ANAC per i servizi legali esclusi. La questione è pendente e l’assetto qui descritto potrebbe cambiare.
Domande frequenti
Serve il CIG per pagare gli stipendi? No: il lavoro dipendente è estraneo alla tracciabilità dei flussi finanziari.
E per le bollette delle utenze? Sì, ma in forma attenuata: il CIG si indica nel mandato a monte, non in ogni singolo addebito.
Un contratto «escluso» dal Codice è automaticamente senza CIG? No. In molti casi il CIG è comunque richiesto ai soli fini della tracciabilità e della vigilanza ANAC: la qualificazione del contratto e l’obbligo di CIG vanno valutati separatamente.
Distinguere ciò che richiede il CIG da ciò che ne è esente è un esercizio di precisione, in cui un errore può tradursi tanto in un adempimento inutile quanto in una violazione della tracciabilità. Sulla corretta gestione operativa, anche sulle piattaforme, si veda l’approfondimento sugli errori più comuni su Acquisti in Rete; per il supporto su misura, la nostra consulenza sugli adempimenti di gara.
Il presente approfondimento ha finalità informative e non sostituisce una valutazione del caso concreto.
Questo approfondimento ha finalità informative e divulgative e non costituisce un parere legale sul caso concreto. Contenuto verificato dal Dott. Giuseppe Foti, consulente legale — ultima verifica: 15 luglio 2026.