Sul tavolo del RUP c’è una proposta di aggiudicazione. Fino a qualche anno fa sarebbe iniziata la parte più lenta: lettere all’Agenzia delle Entrate, alla Camera di commercio, al casellario giudiziale, agli enti previdenziali, e settimane di attesa per un fascicolo di carta. Oggi quelle verifiche passano — o dovrebbero passare — da un unico punto: il FVOE, il fascicolo virtuale dell’operatore economico, custodito nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. Uno strumento pensato per far viaggiare i documenti una volta sola, ma con regole d’accesso precise e qualche trappola operativa: deleghe non configurate, documenti scaduti, dati di gara incompleti. Conviene conoscerlo bene, da entrambi i lati dello schermo.
Che cos’è il FVOE (e perché vive nella BDNCP)
Il fascicolo virtuale è previsto dall’articolo 24 del D.Lgs. 36/2023: è istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) — disciplinata dall’articolo 23 — e serve alla verifica dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti di partecipazione. Il principio che lo regge è il once only: i dati e i documenti contenuti nel fascicolo sono aggiornati mediante interoperabilità tra banche dati e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’operatore partecipa. Caricati o acquisiti una volta, valgono per ogni gara.
Le regole operative le ha dettate l’ANAC con la delibera n. 262 del 20 giugno 2023, il provvedimento attuativo dell’articolo 24, comma 4, adottato d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con AgID, efficace dal 1° gennaio 2024. Da quella data è in campo il FVOE 2.0 — l’ANAC ne ha annunciato la piena operatività il 23 gennaio 2024 — utilizzabile per le verifiche nelle procedure indette dal 1° gennaio 2024 tramite la Piattaforma contratti pubblici (PCP); per le procedure anteriori resta la versione 1.0, retta dalla precedente delibera n. 464/2022. Un equivoco da evitare subito: il FVOE non è una piattaforma di gara. La procedura si gestisce sulla piattaforma certificata — per esempio il MePA — mentre il fascicolo è il luogo dove si comprovano i requisiti.
Come si accede: stazione appaltante e operatore economico
Le porte d’ingresso sono due. Per la stazione appaltante accede il RUP, registrato ai servizi ANAC con il relativo profilo e autenticato con identità digitale di livello elevato (SPID di secondo livello, CIE, CNS). Il RUP può delegare l’operatività ai responsabili delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione tramite l’apposita funzione di gestione deleghe: un passaggio organizzativo da fare prima che le verifiche diventino urgenti.
L’operatore economico accede con il profilo di amministratore dell’operatore economico: da lì carica i documenti di propria pertinenza — quelli che le banche dati pubbliche non possono fornire — e gestisce il proprio fascicolo. La semplificazione più recente riguarda proprio il raccordo tra i due lati: il correttivo (D.Lgs. 209/2024) ha introdotto nell’articolo 35 il comma 5-bis, per cui il consenso al trattamento dei dati tramite fascicolo è acquisito in sede di presentazione dell’offerta; il comunicato del Presidente ANAC del 16 aprile 2025 ne ha tratto la conseguenza operativa: la stazione appaltante accede al fascicolo dei partecipanti senza chiedere un’autorizzazione ulteriore all’operatore. E il PassOE, il codice che «sbloccava» il vecchio AVCpass, con il FVOE 2.0 non esiste più.
Le verifiche che passano dal fascicolo
Attraverso il FVOE la stazione appaltante acquisisce la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale (articoli 94 e 95: tra l’altro regolarità fiscale, casellario giudiziale, visura camerale per l’assenza di procedure concorsuali, annotazioni nel casellario informatico ANAC) e dei requisiti di ordine speciale (articolo 100: idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale). Non tutto, però, arriva già dal fascicolo: nella tabella allegata al comunicato ANAC del 16 aprile 2025 il DURC, per esempio, risulta ancora in fase di test, e la regolarità contributiva va quindi verificata con i canali ordinari. La divisione del lavoro con il DGUE è netta: il DGUE dichiara, il FVOE comprova. In gara l’operatore autodichiara i requisiti; al momento della verifica — di regola sull’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 99 — la stazione appaltante interroga il fascicolo e confronta le risultanze con quanto dichiarato; solo all’esito positivo dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace (articolo 17, comma 5).
Un confine tracciato dai giudici merita un cenno: il fascicolo serve alle verifiche su cause di esclusione e requisiti di partecipazione, non alla valutazione dell’offerta tecnica — la commissione non è tenuta a recuperare dal FVOE i documenti tecnici che il concorrente doveva allegare e non ha allegato.
L’interoperabilità: quando le banche dati non rispondono
Sulla carta, il sistema è in tempo reale: l’articolo 24, comma 3, impone alle amministrazioni che detengono i dati di garantirne la disponibilità mediante interoperabilità, e la violazione dell’obbligo è sanzionata (articolo 23, comma 8). Nella pratica, non tutti gli enti certificanti rispondono con la stessa velocità, e alcuni certificati non sono ancora centralizzati. Il correttivo ha dato una risposta pragmatica con il comma 3-bis dell’articolo 99: se l’acquisizione dei dati non va a buon fine per malfunzionamento del fascicolo o delle banche dati interoperabili, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione la stazione appaltante può disporre l’aggiudicazione, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’aggiudicatario sul possesso dei requisiti ai sensi del d.P.R. 445/2000 e fermo l’obbligo di completare la verifica in un termine congruo. L’ANAC, nel comunicato del 16 aprile 2025, ha avvertito che il malfunzionamento può essere solo temporaneo — e allora conviene interrogare di nuovo il sistema prima che decorrano i trenta giorni — e ha tenuto distinte le certificazioni non acquisibili tramite FVOE, elencate in un allegato al comunicato, che vanno richieste direttamente all’ente certificante; anche per queste, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, l’Autorità ammette in via analogica l’aggiudicazione previa autocertificazione. Resta fermo l’obbligo di concludere le verifiche in un termine congruo: il meccanismo dei trenta giorni non è una scorciatoia per saltare i controlli possibili.
Che il sistema, pur imperfetto, funzioni lo dicono i numeri riferiti dall’ANAC in audizione parlamentare (17 giugno 2026): nel 2025 sono stati verificati tramite FVOE circa 175.000 operatori economici, con oltre 4 milioni di certificazioni acquisite, mentre le procedure analogiche sono crollate dal 21% all’1% in due anni.
Gli errori tipici: deleghe, documenti scaduti, dati di gara incompleti
Tre inciampi ricorrono più degli altri. Il primo riguarda le deleghe. Se il RUP non configura i responsabili di fase, ogni verifica resta appesa alla sua utenza; ma l’errore più grave è l’opposto: delegare fuori dall’amministrazione. Con il comunicato del Presidente n. 8 del 1° aprile 2026 (che richiama la delibera n. 116 del 2026) l’ANAC ha chiarito che la verifica dei requisiti — acquisizione documentale e valutazione — è attività riservata alla stazione appaltante e non delegabile a operatori privati; con un atto del Presidente di pari data (fasc. n. 1384/2026) ha poi ribadito che l’accesso al FVOE è precluso ai soggetti terzi esterni alla stazione appaltante, società di consulenza delegate incluse.
Il secondo inciampo è il fascicolo non manutenuto dal lato dell’operatore: attestazioni scadute, certificazioni non rinnovate, documenti caricati con riferimenti errati. Non tutto è fatale — gli errori puramente formali si rimediano, come si dirà — ma ogni difetto allunga i tempi e apre la stagione del soccorso istruttorio. La cura è banale e per questo trascurata: un calendario delle scadenze del fascicolo, riletto prima di ogni offerta.
Il terzo riguarda i dati di gara incompleti. Il fascicolo si aggancia alla singola procedura attraverso il CIG acquisito tramite la piattaforma certificata e l’elenco dei partecipanti che il RUP trasmette all’ANAC con la scheda S2: se i dati sono incompleti o la fase non è chiusa sulla piattaforma — il vecchio «CIG non perfezionato» — la richiesta di accesso ai fascicoli dei concorrenti non parte, e con essa le verifiche. È lo stesso ordine di errori che abbiamo visto a proposito del CIG e di come si richiede e degli errori più comuni su Acquisti in rete: la digitalizzazione non perdona i passaggi saltati a monte.
Cosa dice la giurisprudenza
Quanto «pesano» le risultanze del fascicolo lo ha chiarito il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza 9 aprile 2026, n. 2844. Il caso: un operatore era stato escluso da una gara per irregolarità fiscale emersa dalle risultanze del FVOE in sede di verifica; sosteneva che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare un contraddittorio e svolgere accertamenti autonomi prima di escluderlo. Il Consiglio di Stato ha respinto la tesi: le risultanze del FVOE in materia di regolarità tributaria e contributiva fanno fede fino a querela di falso, vincolando la successiva attività della stazione appaltante; nessun obbligo di contraddittorio procedimentale né di verifiche ulteriori, perché grava sull’operatore, per il principio di autoresponsabilità, l’onere di monitorare la propria posizione e di garantire il possesso continuativo del requisito dall’offerta fino all’aggiudicazione.
L’esempio rende l’idea. Un’impresa partecipa a una gara da 800.000 euro; alla verifica, il FVOE restituisce l’attestazione dell’Agenzia delle Entrate: un debito di 18.000 euro definitivamente accertato, ben oltre la soglia di gravità — oggi 5.000 euro — che l’Allegato II.10 al codice, richiamato dall’articolo 94, comma 6, individua per rinvio all’articolo 48-bis del d.P.R. 602/1973. L’esclusione è doverosa, senza che l’amministrazione debba «sentire» prima l’impresa; se invece l’impresa avesse pagato o si fosse impegnata in modo vincolante a pagare — per esempio con una rateizzazione già accolta — prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, la causa di esclusione non avrebbe operato (articolo 94, comma 6, ultimo periodo). Il quadro ha anche l’altra faccia: per il TAR Toscana, Sezione III, sentenza 14 novembre 2025, n. 1856, gli errori formali del fascicolo — un codice identificativo errato che impedisce il recupero automatico dei documenti — non giustificano l’esclusione quando il possesso sostanziale dei requisiti c’è e il dato si recupera con acquisizione diretta o autocertificazione. La decisione è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 4 giugno 2026, n. 4484: il fascicolo è uno strumento di semplificazione e accelerazione delle verifiche, ma non ha carattere esclusivo e non produce in automatico effetti espulsivi per disallineamenti meramente formali o errori materiali nell’inserimento dei dati. La lezione operativa vale per entrambi i lati: il fascicolo va presidiato prima, non discusso dopo.
Affiancare RUP e uffici gare nell’impostare correttamente accessi, deleghe e flussi di verifica sul FVOE — verifiche che restano in capo alla stazione appaltante — e aiutare l’impresa a tenere in ordine il proprio fascicolo è il lavoro che svolgiamo nella consulenza su contratti pubblici e piattaforme di e-procurement. Per il passaggio che precede la comprova c’è l’approfondimento su come si compila il DGUE.
Domande frequenti
Il PassOE esiste ancora? No. Con il FVOE 2.0, operativo per le procedure indette dal 1° gennaio 2024, il PassOE è stato eliminato: l’accesso al fascicolo da parte della stazione appaltante avviene tramite il sistema, e dopo il comunicato ANAC del 16 aprile 2025 non serve nemmeno un’autorizzazione ulteriore dell’operatore, perché il consenso è acquisito con la presentazione dell’offerta. Per le procedure avviate prima del 2024 gestite sul FVOE 1.0 restano le vecchie regole.
L’operatore economico deve caricare qualcosa nel fascicolo? Sì. Le certificazioni pubbliche viaggiano in interoperabilità, ma i documenti che solo l’impresa possiede — referenze, contratti a comprova dei requisiti speciali, documentazione non centralizzata — vanno caricati e tenuti aggiornati. Il vantaggio è il riuso: per l’articolo 24, comma 2, i dati del fascicolo sono utilizzati in tutte le procedure cui l’operatore partecipa, quindi un fascicolo curato fa risparmiare tempo a ogni gara successiva.
Se il FVOE non risponde, la gara si blocca? No. Per l’articolo 99, comma 3-bis, introdotto dal correttivo, in caso di malfunzionamento del fascicolo o delle banche dati la stazione appaltante, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, può disporre l’aggiudicazione — ma solo previa autocertificazione dell’aggiudicatario sul possesso dei requisiti ai sensi del d.P.R. 445/2000, e fermo l’obbligo di completare comunque la verifica in un termine congruo. È una condizione oggi scritta nella legge, che la giurisprudenza ha letto come conferma di un principio valido già nelle more della piena attuazione del sistema (TAR Campania, Napoli, Sez. I, 24 gennaio 2025, n. 624). Le certificazioni non acquisibili tramite FVOE vanno invece richieste direttamente agli enti certificanti; anche per queste, secondo l’ANAC, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta si può aggiudicare previa autocertificazione.
Il presente approfondimento ha finalità informative e fotografa la disciplina vigente alla data di pubblicazione; non sostituisce una valutazione del caso concreto.
Questo approfondimento ha finalità informative e divulgative e non costituisce un parere legale sul caso concreto. Contenuto verificato dal Dott. Giuseppe Foti, consulente legale — ultima verifica: 30 settembre 2026.