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Come partecipa un'impresa UE a una gara

di 6 min di lettura aggiornato il

L’apertura del mercato degli appalti è uno dei capisaldi del diritto eurounitario: un’impresa stabilita in un altro Stato membro può concorrere alle gare bandite in Italia a parità di condizioni con gli operatori nazionali. Il principio è limpido; la sua attuazione pratica, tuttavia, impone all’operatore economico estero di muoversi tra adempimenti documentali e strumenti telematici propri dell’ordinamento italiano. Conviene ricostruirne i passaggi essenziali.

Un’impresa UE può partecipare alle gare in Italia?

La risposta è affermativa e trova fondamento nell’articolo 65 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici). La disposizione ammette alle procedure non soltanto gli operatori economici italiani, ma anche quelli stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione e costituiti in conformità alla legislazione ivi vigente. Ne discende che la mancanza di una sede in Italia non costituisce, di per sé, causa di esclusione: l’operatore unionale concorre in forza dei principi di non discriminazione e di libera concorrenza propri del mercato unico.

Diversa è la posizione degli operatori di Paesi terzi (extra-UE), per i quali l’ammissione resta subordinata all’esistenza di accordi internazionali che vincolino l’Unione (v. infra, la giurisprudenza). La partecipazione transfrontaliera assume rilievo soprattutto negli appalti di rilevanza europea — di importo pari o superiore alle soglie dell’articolo 14 del Codice, periodicamente aggiornate in sede eurounitaria (da ultimo con i regolamenti delegati (UE) 2025/2150, 2025/2151 e 2025/2152, per il biennio 2026-2027).

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Quali requisiti servono e come si provano

L’operatore unionale deve possedere i medesimi requisiti richiesti agli operatori nazionali: l’assenza di cause di esclusione, l’idoneità professionale — di norma comprovata dall’iscrizione in un registro equivalente dello Stato di stabilimento — nonché un’adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L’operatore può inoltre concorrere in raggruppamento temporaneo, anche con imprese italiane, ovvero ricorrere all’avvalimento per integrare i requisiti di cui sia eventualmente carente.

Il profilo di maggiore complessità attiene ai mezzi di prova: in luogo dei documenti italiani, l’impresa produce gli atti equivalenti del proprio ordinamento. A tal fine soccorre e-Certis, il sistema informativo gratuito della Commissione europea che mappa, Stato per Stato, i documenti idonei a comprovare ciascun requisito e li raccorda al modello di autodichiarazione europea.

Che cos’è il DGUE e perché è centrale

Ai sensi dell’articolo 91 del Codice, l’operatore che intende concorrere presenta la domanda di partecipazione, il Documento di gara unico europeo (DGUE), l’offerta e gli ulteriori atti richiesti. Il DGUE — disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 — è un’autodichiarazione standardizzata, identica in tutta l’Unione: per l’impresa UE rappresenta il vero «passaporto» di accesso, poiché consente di attestare in via preliminare il possesso dei requisiti senza dover produrre da subito l’intera documentazione. In Italia va reso in forma digitale, secondo il modello eDGUE-IT definito dall’AgID (formato XML).

Come si comprovano i requisiti: il Fascicolo Virtuale (FVOE)

La verifica dei requisiti dichiarati transita oggi per il Fascicolo virtuale dell’operatore economico, previsto dall’articolo 24 del Codice e disciplinato dal regolamento ANAC (delibera n. 262 del 20 giugno 2023), operativo a regime dal 1° gennaio 2024. Vi confluiscono i dati e i documenti utili al riscontro, che la stazione appaltante acquisisce per via telematica.

Per l’operatore estero permane però una criticità pratica: le banche dati nazionali interrogate dal Fascicolo non sempre «agganciano» i dati esteri, sicché è frequente l’integrazione documentale a cura della stessa impresa, mediante i certificati equivalenti del Paese di origine, ove richiesto corredati di traduzione.

La firma digitale estera è valida in Italia?

Sì. Il regolamento (UE) n. 910/2014 (cosiddetto eIDAS) impone il riconoscimento, in tutti gli Stati membri, della firma elettronica qualificata rilasciata in un qualsiasi Paese dell’Unione. L’operatore unionale può dunque sottoscrivere domanda e offerta con il proprio dispositivo qualificato, senza doverne acquisire uno italiano. Resta da curare l’interoperabilità con la piattaforma di gara, che deve accettare e validare i certificati esteri presenti nelle trusted list europee. L’evoluzione del quadro — eIDAS 2.0, regolamento (UE) 2024/1183 — è destinata a semplificare ulteriormente l’identificazione transfrontaliera.

Dove si concorre: le piattaforme telematiche

Dal 2024 le procedure si svolgono integralmente su piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, nell’ambito dell’ecosistema nazionale di e-procurement governato da ANAC e AgID. L’operatore UE deve quindi registrarsi sulla piattaforma indicata dal bando — il MePA ovvero una piattaforma certificata della stazione appaltante — e gestire la propria identità digitale e il caricamento degli atti. Proprio l’identificazione può rivelarsi insidiosa, poiché i sistemi italiani sono tarati su SPID e CIE: l’impresa estera si avvale, in genere, delle credenziali rese disponibili dalla piattaforma o dei meccanismi di riconoscimento previsti dal nodo eIDAS.

Cosa dice la giurisprudenza

La Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 13 marzo 2025 (causa C-266/22), ha ribadito che la disciplina dell’accesso degli operatori di Paesi terzi agli appalti rientra nella competenza esclusiva dell’Unione e ha censurato l’esclusione automatica, imposta da norme nazionali, degli operatori extra-UE privi di accordi internazionali che garantiscono l’accesso reciproco e paritario agli appalti (come l’Accordo AAP/GPA): pronuncia che, a contrario, conferma la piena legittimazione degli operatori unionali, i quali concorrono senza necessità di alcun titolo abilitativo ulteriore.

Sul versante delle certificazioni, la medesima Corte (causa C-142/20) ha riservato l’attività di accreditamento all’organismo unico nazionale di ciascuno Stato membro, escludendo la validità dell’accreditamento rilasciato da un organismo stabilito fuori dall’Unione. L’equivalenza degli accreditamenti tra Stati membri riposa invece sul sistema del regolamento (CE) 765/2008, imperniato sull’organismo unico nazionale e sulla valutazione inter pares tra gli organismi di accreditamento.

Domande frequenti

Un’impresa UE deve avere una sede o una stabile organizzazione in Italia? No. L’articolo 65 del Codice ammette gli operatori stabiliti in un altro Stato membro e costituiti secondo la legge del proprio Paese: la sede in Italia non è condizione di partecipazione.

La firma digitale del mio Paese è valida nelle gare italiane? Sì, se si tratta di una firma elettronica qualificata conforme al regolamento eIDAS: è riconosciuta in tutta l’Unione. Occorre verificare che la piattaforma di gara ne accetti i certificati.

I documenti vanno tradotti in italiano? Di regola sì: i certificati equivalenti dello Stato di origine vanno prodotti con traduzione in lingua italiana, talora asseverata. Lo strumento e-Certis aiuta a individuare quali documenti sono richiesti per ciascun requisito.

Partecipare a una gara italiana, per un’impresa dell’Unione, è dunque pienamente possibile, ma richiede di padroneggiare strumenti documentali e telematici non sempre intuitivi: è proprio nei vizi formali — un DGUE mal compilato, una firma non riconosciuta, una comprova documentale incompleta — che si annidano le esclusioni. Su questo fronte offriamo assistenza mirata agli operatori economici UE nella nostra consulenza sugli appalti per le imprese UE, complementare alla più generale consulenza in materia di contratti pubblici.

Il presente approfondimento ha finalità informative e non sostituisce una valutazione del caso concreto.

Questo approfondimento ha finalità informative e divulgative e non costituisce un parere legale sul caso concreto. Contenuto verificato dal Dott. Giuseppe Foti, consulente legale — ultima verifica: 15 luglio 2026.

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