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Quota di legittima: chi sono gli eredi legittimari

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In sintesi. I legittimari sono il coniuge (e il soggetto unito civilmente), i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti (art. 536 c.c.). Le quote di riserva (artt. 537-544 c.c.) dipendono dal concorso: 1/2 a un solo figlio, 2/3 a due o più figli, 1/2 al solo coniuge; in concorso, 1/3 + 1/3 a coniuge e un figlio, 1/4 + 1/2 a coniuge e due o più figli, 1/3 ai soli ascendenti, 1/2 + 1/4 a coniuge e ascendenti. Al coniuge spettano inoltre i diritti di abitazione sulla casa familiare (art. 540, comma 2); la legittima si calcola sulla massa formata con la riunione fittizia (art. 556).

Non si può disporre liberamente, per testamento o per donazione, dell’intero proprio patrimonio: la legge riserva una quota — la legittima — ad alcuni stretti congiunti, i cosiddetti legittimari. Conoscere questo limite è essenziale tanto per chi pianifica la propria successione quanto per chi ritiene di essere stato pretermesso. Vediamo chi sono i legittimari, quanto spetta loro e come si tutelano.

Chi sono i legittimari

L’articolo 536 del codice civile individua i legittimari nel coniuge (e nel soggetto unito civilmente), nei figli e, in mancanza di figli, negli ascendenti (genitori, nonni). A questi soggetti la legge riserva una quota di eredità — la quota di riserva o legittima — di cui il defunto non può privarli.

Legittima e disponibile

Il patrimonio si idealmente divide in due parti: la quota di riserva (la legittima, intangibile, destinata ai legittimari) e la quota disponibile, di cui il testatore può disporre liberamente a favore di chiunque. L’ampiezza dell’una e dell’altra dipende da chi sono i legittimari e da quanti sono.

Le quote di riserva

In sintesi (artt. 537-544 c.c.), salvo le precisazioni del caso concreto:

  • un solo figlio, senza coniuge: riserva di 1/2;
  • due o più figli, senza coniuge: riserva di 2/3 (in parti uguali);
  • solo coniuge, senza figli né ascendenti: riserva di 1/2;
  • coniuge e un figlio: 1/3 al coniuge e 1/3 al figlio;
  • coniuge e due o più figli: 1/4 al coniuge e 1/2 ai figli;
  • solo ascendenti (senza figli né coniuge): riserva di 1/3;
  • coniuge e ascendenti (senza figli): 1/2 al coniuge e 1/4 agli ascendenti.

Al coniuge spettano inoltre i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano (art. 540, comma 2).

La tabella riepiloga le quote di riserva (artt. 537-544 c.c.) e la corrispondente quota disponibile:

Legittimari presentiQuota di legittimaQuota disponibile
Un solo figlio (senza coniuge)1/21/2
Due o più figli (senza coniuge)2/3 (in parti uguali)1/3
Solo coniuge (senza figli né ascendenti)1/21/2
Coniuge e un figlio1/3 al coniuge e 1/3 al figlio1/3
Coniuge e due o più figli1/4 al coniuge e 1/2 ai figli1/4
Soli ascendenti (senza figli né coniuge)1/32/3
Coniuge e ascendenti (senza figli)1/2 al coniuge e 1/4 agli ascendenti1/4

Come si calcola la legittima

La quota non si calcola solo sui beni lasciati alla morte. L’articolo 556 impone la riunione fittizia: al valore dell’asse ereditario (il relictum), detratti i debiti, si somma il valore dei beni donati in vita (il donatum). È su questa massa che si determina la legittima: per questo le donazioni fatte quando si era in vita possono incidere sui diritti dei legittimari.

L’azione di riduzione

Se una disposizione testamentaria o una donazione lede la quota di un legittimario, questi non perde i propri diritti: può esercitare l’azione di riduzione (artt. 553 e seguenti) per reintegrare la legittima, facendo ridurre le disposizioni eccedenti la disponibile. È un rimedio che richiede attenzione ai termini e ai presupposti, e che spesso conviene prevenire con una pianificazione corretta. Sulle forme con cui disporre si veda la guida al testamento.

La riforma del 2025: donazioni e terzi acquirenti

Sui rapporti tra riduzione e donazioni è intervenuta la legge 2 dicembre 2025, n. 182 (G.U. 3 dicembre 2025), che ha riscritto gli artt. 561-563 e 2652, n. 8, c.c. Il legittimario leso non può più agire in restituzione contro i terzi che hanno acquistato il bene donato: gli resta il credito verso il donatario per l’equivalente in denaro. È cambiato anche il termine per trascrivere la domanda di riduzione con effetto opponibile ai terzi: non più dieci, ma tre anni dall’apertura della successione. L’effetto è duplice: gli acquisti di provenienza donativa diventano più sicuri; per i legittimari diventa decisivo muoversi presto. Le quote di legittima (artt. 536-544) restano invariate.

Cosa dice la giurisprudenza

Il rapporto tra azione di riduzione e collazione — due istituti che il legittimario può trovarsi a maneggiare insieme — è stato precisato dalla Corte di Cassazione (Sez. II, 10 dicembre 2020, n. 28196). Quando una donazione è al tempo stesso soggetta a collazione e lesiva della legittima, l’azione di riduzione vittoriosamente esperita non assorbe gli effetti della collazione: i due rimedi operano congiuntamente. La riduzione, fondata sul rapporto tra disponibile e indisponibile, reintegra la legittima lesa; la collazione (art. 737 c.c.), che prescinde da tale distinzione, interviene poi consentendo al legittimario di concorrere pro quota sul valore della donazione ridotta che ecceda la quota indisponibile. Per chi pianifica, la conferma è importante: le donazioni fatte in vita incidono in più modi sui diritti degli eredi, ed è bene valutarne per tempo gli effetti.

Domande frequenti

Posso diseredare un figlio? No: i figli sono legittimari e hanno diritto a una quota di riserva. Si può disporre liberamente solo della quota disponibile.

Le donazioni fatte in vita contano? Sì: si sommano fittiziamente all’asse per calcolare la legittima (art. 556) e, se la ledono, possono essere ridotte. Dopo la riforma del 2025 (L. 182/2025), però, il legittimario non può più agire in restituzione contro i terzi acquirenti del bene donato: verso il donatario resta il credito per l’equivalente in denaro.

Cosa spetta al coniuge? Una quota di riserva variabile a seconda del concorso con figli o ascendenti, oltre ai diritti di abitazione sulla casa familiare.

Pianificare per tempo la successione — testamento, donazioni, tutela dei legittimari — evita conflitti e sorprese. Per la verifica delle quote e la pianificazione successoria offriamo supporto con la consulenza in materia di successioni.

Il presente approfondimento ha finalità informative e non sostituisce una valutazione del caso concreto.

Questo approfondimento ha finalità informative e divulgative e non costituisce un parere legale sul caso concreto. Contenuto verificato dal Dott. Giuseppe Foti, consulente legale — ultima verifica: 15 luglio 2026.

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