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Testamento: i tipi e come si fa

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Fare testamento è il modo per decidere, finché si è in tempo, la destinazione dei propri beni. È un atto più semplice di quanto si creda, ma soggetto a regole di forma rigorose: un vizio formale può comprometterne la validità. Vediamo quali sono le forme di testamento previste dalla legge, come si redigono e quali limiti incontrano.

Che cos’è il testamento

Il testamento è, secondo l’articolo 587 del codice civile, l’atto revocabile con cui una persona dispone delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte. Due caratteri lo definiscono: è sempre personale (non si può delegare ad altri) e sempre revocabile fino all’ultimo momento. Il codice prevede tre forme ordinarie.

Il testamento olografo

È la forma più semplice (art. 602): il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore. Niente computer, niente aiuti nella scrittura: la grafia deve essere interamente sua. I vantaggi sono la semplicità e l’assenza di costi; i rischi, lo smarrimento, la distruzione e le contestazioni sulla autenticità o sui vizi di forma. Conviene custodirlo con cura o depositarlo presso un notaio.

Il testamento pubblico

Disciplinato dall’articolo 603, è ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni: il testatore dichiara le proprie volontà, il notaio le mette per iscritto e ne dà lettura. Offre il massimo di certezza e di conservazione (resta negli atti del notaio) e consente di ricevere una consulenza sulla validità ed efficacia delle disposizioni. È la forma da preferire quando il patrimonio è complesso o si teme la contestazione.

Il testamento segreto

Forma oggi poco usata (art. 604): il testamento è scritto dal testatore o da un terzo, e poi consegnato sigillato al notaio, che ne attesta il ricevimento senza conoscerne il contenuto. Unisce la segretezza dell’olografo a una maggiore certezza di conservazione.

Le tre forme a confronto

La tabella riepiloga le tre forme ordinarie di testamento:

FormaNormaCome si faVantaggiRischi
OlografoArt. 602 c.c.Scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatoreSemplicità e assenza di costiSmarrimento, distruzione, contestazioni sull’autenticità o sui vizi di forma
PubblicoArt. 603 c.c.Ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoniMassima certezza e conservazione negli atti del notaio
SegretoArt. 604 c.c.Scritto dal testatore o da un terzo e consegnato sigillato al notaioSegretezza e maggiore certezza di conservazione

I limiti: la legittima

Qualunque sia la forma, il testamento non può ledere la quota riservata ai legittimari (coniuge, figli, ascendenti): si veda la guida dedicata alla quota di legittima. Il testatore può disporre liberamente solo della quota disponibile; le disposizioni che eccedono possono essere ridotte su istanza del legittimario leso.

La revoca

Il testamento è sempre revocabile: la facoltà di revoca è irrinunciabile (art. 679 c.c.). La revoca espressa si fa con un nuovo testamento o con un atto ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni (art. 680 c.c.); quella tacita deriva, tra l’altro, da un testamento posteriore incompatibile (art. 682 c.c.). Un nuovo testamento, quindi, prevale su quello anteriore nei limiti del contrasto.

Cosa dice la giurisprudenza

Sul valore probatorio del testamento olografo — la forma più diffusa e più contestata — sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (15 giugno 2015, n. 12307). Risolvendo un contrasto pluridecennale, la Corte ha stabilito che chi contesta l’autenticità di un olografo deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e che l’onere della prova grava su chi nega la genuinità del testamento (non su chi lo invoca). Si è scelta così una «terza via» tra il semplice disconoscimento e la querela di falso: l’olografo resta scrittura privata, ma chi ne nega la paternità deve agire e provarlo in giudizio. È un motivo in più per redigere l’olografo con cura — interamente di pugno, datato e sottoscritto — o per preferire il testamento pubblico quando il patrimonio è complesso o si temono contestazioni.

Domande frequenti

Il testamento scritto al computer è valido? No, se olografo: deve essere scritto a mano, datato e firmato dal testatore. Il testo dattiloscritto può semmai confluire in un testamento pubblico o segreto.

Devo lasciare qualcosa ai figli? Sì: i figli sono legittimari. Si può disporre liberamente solo della quota disponibile, non della loro quota di riserva.

Posso cambiare idea dopo aver fatto testamento? Sempre: il testamento è revocabile e modificabile in qualunque momento, anche con un nuovo testamento.

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Il presente approfondimento ha finalità informative e non sostituisce una valutazione del caso concreto.

Questo approfondimento ha finalità informative e divulgative e non costituisce un parere legale sul caso concreto. Contenuto verificato dal Dott. Giuseppe Foti, consulente legale — ultima verifica: 15 luglio 2026.

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