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Subappalto a cascata: quando è ammesso e quando la PA può vietarlo

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In sintesi. Il divieto assoluto di subappalto «a cascata» — cioè del subappaltatore che a sua volta subappalta — non esiste più. Il D.Lgs. 36/2023 lo ha rimosso per allinearsi al diritto dell’Unione, che vieta agli Stati membri divieti generali e astratti. Restano però tre limiti non negoziabili (art. 119, comma 1): è nulla la cessione del contratto, è nullo l’affidamento a terzi dell’integrale esecuzione e lo è l’affidamento della prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. La stazione appaltante può vietare l’ulteriore subappalto di specifiche prestazioni, ma deve indicarle nei documenti di gara e motivare (art. 119, comma 17): non basta una clausola di stile. E se il divieto è illegittimo, il momento per contestarlo non è quasi mai la pubblicazione del bando.

Un’impresa vince una gara di manutenzione, subappalta le lavorazioni impiantistiche a un’azienda specializzata, e quella — per una parte specialistica — vorrebbe appoggiarsi a un terzo. Può farlo? Fino al 2023 la risposta era secca: no. Oggi la risposta è «di regola sì, salvo che la stazione appaltante lo abbia vietato per iscritto e con una ragione». Il cambiamento è meno noto di quanto meriti, e continua a produrre bandi scritti con la vecchia formula e autorizzazioni negate su presupposti che non reggono.

Che cos’è il subappalto a cascata e perché il divieto è caduto

Il subappalto a cascata — o sub-subappalto — è l’ipotesi in cui il subappaltatore affida a sua volta a un terzo, in tutto o in parte, le prestazioni che gli sono state subappaltate. È una variante della disciplina generale che abbiamo ricostruito nella guida al subappalto nel nuovo Codice, e per anni è stata l’unica ipotesi vietata in radice: l’art. 105, comma 19, del D.Lgs. 50/2016 stabiliva che l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non potesse formare oggetto di ulteriore subappalto.

Quel divieto è caduto con il Codice del 2023 perché era incompatibile con le direttive europee del 2014: la Commissione europea lo aveva contestato espressamente nella procedura di infrazione n. 2018/2273, insieme al tetto del 30 per cento, come divieto generale e astratto non consentito dalla direttiva 2014/24/UE. È la stessa logica con cui la Corte di giustizia, nel 2019, ha demolito i limiti quantitativi rigidi che l’ordinamento italiano applicava al subappalto: se l’obiettivo è controllare la filiera e prevenire infiltrazioni, lo strumento deve essere proporzionato e calibrato sul singolo appalto, non un divieto valido per tutti e per sempre.

I limiti che restano, e che nessuna gara può superare

L’apertura non è illimitata. L’art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 conserva un nucleo di regole inderogabili:

  1. La cessione del contratto è nulla. L’affidatario non può sostituire a sé un altro soggetto nel rapporto con la stazione appaltante, salvi i casi di sostituzione del contraente ammessi dall’art. 120, comma 1, lett. d).
  2. È nullo l’accordo che affida a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto. Un appalto interamente eseguito da altri non è un appalto subappaltato: è un appalto ceduto sotto mentite spoglie.
  3. È nullo l’affidamento a terzi della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Sono limiti che riguardano il rapporto principale, ma proiettano la loro ombra sulla catena: se il primo subappalto è già al limite, il secondo non può servire a superarlo per interposta persona. La struttura concreta dell’operazione conta più della sua articolazione formale.

Quando la stazione appaltante può vietare l’ulteriore subappalto

Qui sta il cuore della disciplina attuale. L’art. 119, comma 17, non lascia il sub-subappalto senza controllo: consente alla stazione appaltante di indicare nei documenti di gara le prestazioni subappaltabili che non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. Ma tre condizioni la vincolano.

La prima è il momento: l’individuazione va fatta a monte, nei documenti di gara, non in corso d’opera quando arriva la richiesta di autorizzazione. Chi partecipa deve poter costruire l’offerta sapendo dove finisce la filiera ammessa. È lo stesso principio che governa la decisione di contrarre: le scelte che condizionano il mercato si fanno prima e si scrivono.

La seconda è la motivazione: il divieto deve poggiare su ragioni specifiche di controllo dei luoghi di lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori o di prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali. Non è una formula da copiare: sono valutazioni sull’appalto concreto, sulle sue lavorazioni, sul suo cantiere.

La terza è la selettività: la norma parla di prestazioni individuate, non di un divieto generalizzato. Un disciplinare che vieti in blocco ogni ulteriore subappalto, per tutte le lavorazioni, senza distinguere, riproduce esattamente il divieto generale e astratto che il diritto dell’Unione non ammette.

Il comma 17 prevede infine un correttivo pratico, ma circoscritto: si prescinde dalla valutazione sul rischio di infiltrazioni criminali — e solo da quella — quando i subappaltatori ulteriori sono iscritti nella white list prefettizia (l’elenco di cui all’art. 1, comma 52, della legge 190/2012) o nell’anagrafe antimafia degli esecutori (art. 30 del D.L. 189/2016). Se quel rischio è già presidiato a monte, il divieto non può più poggiare su di esso; restano invece spendibili le ragioni legate al controllo del cantiere e alla tutela dei lavoratori.

Che cosa non è subappalto (e non richiede autorizzazione)

Molte contestazioni nascono da una qualificazione sbagliata. Il comma 3 dell’art. 119 esclude espressamente dalla nozione di subappalto alcune fattispecie: le attività secondarie affidate a lavoratori autonomi; la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni montani e nelle isole minori; le prestazioni secondarie rese in forza di contratti continuativi di cooperazione stipulati prima dell’indizione della procedura di gara.

A queste si aggiungono le forniture di materiali e i noli a freddo, che non integrano subappalto in senso tecnico. Distinguere è decisivo: un sub-contratto che non è subappalto non ha bisogno di autorizzazione, ma richiede comunque la comunicazione preventiva alla stazione appaltante prevista dal comma 2.

Le tutele che seguono il subappaltatore lungo la catena

Aprire la filiera senza proteggere chi ci lavora sarebbe stato un cattivo affare. Per questo l’art. 119 accompagna il subappalto con garanzie che valgono a ogni livello.

Il comma 12 impone al subappaltatore gli stessi standard qualitativi e prestazionali del contratto principale e un trattamento dei lavoratori non inferiore a quello che avrebbe garantito l’appaltatore; quando le attività subappaltate coincidono con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto o riguardano la categoria prevalente, va applicato il medesimo contratto collettivo o uno che assicuri le stesse tutele; i costi della sicurezza e della manodopera vanno corrisposti senza alcun ribasso, e l’affidatario risponde in solido degli obblighi di sicurezza del subappaltatore.

Il comma 11 prevede il pagamento diretto da parte della stazione appaltante quando il subcontraente è una micro o piccola impresa, quando l’appaltatore è inadempiente, o su richiesta del subcontraente se la natura della prestazione lo consente.

Il comma 2, dopo il correttivo del 2024, prevede che i contratti di subappalto siano stipulati con piccole e medie imprese per almeno il 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, salvo che l’operatore indichi in offerta una soglia diversa per ragioni legate all’oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento: una quota di mercato riservata che il subappalto a cascata, se ben governato, aiuta a raggiungere anziché erodere.

Se il divieto è illegittimo, quando si contesta

È l’errore procedurale più frequente. L’impresa legge nel disciplinare una clausola che vieta indistintamente il sub-subappalto, la ritiene illegittima e impugna subito il bando. Nella maggior parte dei casi il ricorso è inammissibile: la clausola sul subappalto non impedisce di partecipare né, in astratto, di aggiudicarsi la gara, e quindi non è «immediatamente escludente».

La strada corretta è partecipare, e contestare il divieto insieme all’atto che rende la lesione effettiva: l’aggiudicazione in favore di altri — è il momento indicato dalla giurisprudenza — oppure, per chi il contratto se lo è aggiudicato, il diniego di autorizzazione all’ulteriore subappalto. È in quel momento che l’interesse diventa concreto e attuale, e che la motivazione della stazione appaltante può essere messa alla prova per quello che è: una valutazione tecnica sull’appalto, oppure una clausola di stile.

Cosa dice la giurisprudenza

Il presupposto europeo dell’attuale disciplina è la Corte di giustizia UE, 26 settembre 2019, causa C-63/18 (Vitali): la Corte ha dichiarato contraria alla direttiva 2014/24/UE la norma italiana che limitava al 30 per cento dell’importo complessivo la quota subappaltabile, perché un limite quantitativo generale e astratto, applicato a prescindere dal settore, dalla natura dei lavori e dall’identità dei subappaltatori, eccede quanto necessario per contrastare la criminalità organizzata. Il principio è stato ribadito dalla Corte di giustizia UE, 27 novembre 2019, causa C-402/18 (Tedeschi), che — con riferimento alla previgente direttiva 2004/18/CE e al Codice del 2006 — ha censurato, oltre al tetto del 30 per cento, anche il divieto di ribassare di oltre il 20 per cento i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate. Da qui l’abbandono, nel Codice del 2023, di ogni divieto indifferenziato — compreso quello sul subappalto a cascata.

Sul piano interno, il TAR Campania, Napoli, Sez. IX, 1° giugno 2026, n. 3462 ha dichiarato inammissibile la censura proposta contro il divieto di subappalto a cascata contenuto nella lex specialis di una procedura per la fornitura quinquennale di sistemi analitici a un’azienda ospedaliera: «la clausola concernente il subappalto non ha una portata immediatamente lesiva in quanto non preclude alla ricorrente di partecipare e neppure, ex ante, di risultare aggiudicataria». L’onere di immediata impugnazione, ha ricordato il Collegio, si configura solo per le clausole che comportino la sicura esclusione dalla gara; le rimanenti vanno contestate unitamente all’aggiudicazione, perché è con l’aggiudicazione in favore di altri che sorge l’interesse a gravare il bando.

Sul versante opposto, quando il subappalto serve a colmare una carenza di qualificazione, la dichiarazione non può restare generica: il Consiglio di Stato, Sez. V, 22 dicembre 2025, n. 10162 ha stabilito che, in assenza della qualificazione SOA nelle categorie scorporabili, il subappalto diventa necessario e va dichiarato in offerta in modo chiaro e vincolante, non come mera eventualità. È un limite di segno diverso, ma della stessa famiglia: la filiera può allungarsi, purché sia dichiarata e verificabile.

Progettare la filiera degli affidamenti prima della gara — e impostare nel momento giusto la richiesta di autorizzazione e la documentazione che la sostiene — è lavoro documentale che si fa a tavolino: è il tipo di analisi che svolgiamo per stazioni appaltanti e operatori economici nella consulenza sui contratti pubblici, insieme alla verifica di avvalimento e requisiti.

Domande frequenti

Il subappalto a cascata è vietato? No. Il D.Lgs. 36/2023 ha rimosso il divieto generale che era previsto dall’art. 105 del vecchio Codice. È ammesso salvo che la stazione appaltante abbia individuato, nei documenti di gara e con motivazione, prestazioni che non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 119, comma 17).

Esiste ancora un limite percentuale al subappalto? No, non esiste un tetto quantitativo generale. Restano i divieti dell’art. 119, comma 1: nullità della cessione del contratto, dell’affidamento a terzi dell’integrale esecuzione e della prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente e nei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il sub-subappalto va autorizzato dalla stazione appaltante? Sì. L’ulteriore subappalto resta soggetto alle disposizioni del Codice: si applicano gli stessi presupposti, verifiche e autorizzazioni previsti per il subappalto di primo livello (art. 119, comma 17, ultimo periodo).

La stazione appaltante può negare l’autorizzazione richiamando genericamente la sicurezza? Il divieto va individuato prima, nei documenti di gara, e sorretto da ragioni riferite a quell’appalto. Un richiamo generico alla norma o alla sicurezza, senza istruttoria sulle lavorazioni concrete, è il punto debole tipico di questi provvedimenti.

Se il bando vieta il subappalto a cascata devo impugnarlo subito? Di regola no: la clausola non è immediatamente escludente, perché non impedisce di partecipare né di aggiudicarsi la gara (TAR Campania Napoli, Sez. IX, n. 3462/2026). Si contesta quando la lesione diventa attuale: con l’aggiudicazione ad altri o, per chi si è aggiudicato il contratto, con il diniego di autorizzazione.

Il noleggio di attrezzature e la fornitura di materiali sono subappalto? Di regola no. Le forniture di materiali e i noli a freddo non integrano subappalto in senso tecnico, così come le fattispecie escluse dall’art. 119, comma 3. Diverso è il caso delle forniture con posa in opera e dei noli a caldo: nei lavori sono subappalto quando superano il 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o i 100.000 euro e la manodopera incide per oltre il 50 per cento (art. 119, comma 2). Per i sub-contratti che non sono subappalto resta comunque l’obbligo di comunicazione preventiva alla stazione appaltante.

Il presente approfondimento ha finalità informative e fotografa la disciplina vigente alla data di pubblicazione; non sostituisce una valutazione del caso concreto.

Questo approfondimento ha finalità informative e divulgative e non costituisce un parere legale sul caso concreto. Contenuto verificato dal Dott. Giuseppe Foti, consulente legale — ultima verifica: 30 settembre 2026.

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