In sintesi. Il D.Lgs. 36/2023, efficace dal 1° luglio 2023 e integrato dal correttivo D.Lgs. 209/2024 (in vigore dal 31 dicembre 2024), disciplina appalti e concessioni intorno a tre principi-cardine: risultato (art. 1), fiducia (art. 2) e accesso al mercato (art. 3). Per il biennio 2026-2027 le soglie europee (Regolamenti delegati (UE) 2025/2150, 2025/2151 e 2025/2152) sono € 5.404.000 per lavori e concessioni, € 140.000 e € 216.000 per servizi e forniture (autorità governative centrali e amministrazioni sub-centrali), € 750.000 per i servizi sociali. Sotto soglia si applicano gli artt. 48-50, sopra soglia le procedure ordinarie degli artt. 70-76, in un ciclo di vita digitalizzato su piattaforme certificate interoperabili con la BDNCP tramite la PCP.
Il decreto legislativo 36/2023 ha riscritto le regole degli appalti pubblici in Italia, sostituendo il previgente Codice (D.Lgs. 50/2016) e introducendo un impianto orientato al risultato e alla digitalizzazione. Per le stazioni appaltanti e gli operatori economici è un cambio di paradigma, anche terminologico. Questa guida ne ricostruisce l’architettura — principi, soglie, procedure di scelta del contraente, strumenti di acquisto e di negoziazione, criteri di aggiudicazione — con i rinvii agli approfondimenti dedicati a ciascun istituto.
Cos’è e quando si applica
Il Codice disciplina l’affidamento e l’esecuzione di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti (e degli altri soggetti tenuti ad applicarlo). È in vigore dal 2023, con acquisto di efficacia dal 1° luglio 2023, ed è stato integrato dal decreto correttivo (D.Lgs. 209/2024), in vigore dal 31 dicembre 2024. Tratto distintivo è il sistema degli allegati al Codice, self-executing, destinati a essere progressivamente sostituiti da regolamenti: la disciplina è così immediatamente operativa, senza attendere norme attuative.
I principi: risultato, fiducia, accesso al mercato
Il Codice si apre con i principi, che non sono enunciazioni programmatiche ma criteri giuridici di interpretazione e applicazione (artt. 1-12). Il principio del risultato (art. 1) erige il miglior risultato — per tempestività, qualità e congruità del prezzo — a criterio prioritario nell’esercizio della discrezionalità; il principio della fiducia (art. 2) valorizza l’autonomia e l’iniziativa dei funzionari, in un rinnovato equilibrio della responsabilità; il principio dell’accesso al mercato (art. 3) presidia concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e proporzionalità. Seguono i principi ulteriori (artt. 4-12): buona fede e tutela dell’affidamento, conservazione dell’equilibrio contrattuale, tassatività delle cause di esclusione, applicazione dei contratti collettivi. Li approfondiamo nella guida ai principi del nuovo Codice.
Le soglie di rilevanza europea (art. 14)
Il valore stimato dell’appalto determina il regime applicabile. L’art. 14 rinvia alle soglie di rilevanza europea, rideterminate ogni due anni dalla Commissione con regolamento delegato, in funzione del cambio tra euro e diritti speciali di prelievo (accordi GPA/OMC). Dal 1° gennaio 2026, per il biennio 2026-2027, i Regolamenti delegati (UE) 2025/2150, 2025/2151 e 2025/2152 fissano, nei settori ordinari, le soglie in:
- € 5.404.000 per gli appalti di lavori e per le concessioni;
- € 140.000 per servizi e forniture delle autorità governative centrali;
- € 216.000 per servizi e forniture delle amministrazioni sub-centrali;
- € 750.000 per i servizi sociali e gli altri servizi specifici.
Nei settori speciali (acqua, energia, trasporti, servizi postali) le soglie sono di € 5.404.000 per i lavori e di € 432.000 per servizi e forniture. Pari o al di sopra di tali importi, l’affidamento segue le procedure ordinarie e gli obblighi di pubblicità europea; al di sotto, opera il regime semplificato del sotto soglia.
Il sotto soglia: disciplina comune e procedure (artt. 48-50)
I contratti di importo inferiore alle soglie europee sono retti dalla disciplina comune dell’art. 48 e dal principio di rotazione degli affidamenti (art. 49), che limita l’aggiudicazione al contraente uscente. Le procedure sono scandite dall’art. 50 in funzione dell’importo (al netto dell’IVA):
- affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 € e per servizi e forniture inferiori a 140.000 €, anche senza previa consultazione di più operatori, ma con motivazione e, ove richiesto, confronto di preventivi;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di un numero crescente di operatori, per i lavori dai 150.000 € e per servizi e forniture dai 140.000 €, e fino alle soglie europee.
La semplificazione attiene alla procedura, non ai presìdi: restano fermi motivazione, rotazione e verifica dei requisiti. Le condizioni di dettaglio sono nella guida all’affidamento diretto.
Le procedure di scelta del contraente (artt. 70-76)
Sopra soglia — e quale alternativa più garantita anche sotto soglia — il Codice tipizza le procedure di scelta del contraente (art. 70):
- procedura aperta (art. 71): ogni operatore interessato può presentare offerta;
- procedura ristretta (art. 72): articolata in due fasi, qualificazione e invito a offrire;
- procedura competitiva con negoziazione (art. 73) e dialogo competitivo (art. 74): per appalti che richiedono soluzioni non immediatamente disponibili o adattamenti negoziali;
- partenariato per l’innovazione (art. 75): per lo sviluppo di beni o servizi innovativi non presenti sul mercato;
- procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando (art. 76): ammessa nei soli casi tassativi.
La scelta della procedura è una decisione a monte, da motivare nella decisione di contrarre: precede e condiziona lo strumento telematico con cui la si attua.
Gli strumenti di acquisto e di negoziazione
Qui il Codice impiega una distinzione precisa, contenuta nelle definizioni dell’Allegato I.1, che conviene maneggiare con proprietà perché governa l’operatività quotidiana:
- gli strumenti di acquisto sono gli strumenti di acquisizione che non richiedono l’apertura del confronto competitivo: vi rientrano le convenzioni quadro stipulate da Consip e dai soggetti aggregatori ai sensi dell’art. 26 della legge 488/1999 (a cui le amministrazioni aderiscono con un ordinativo di fornitura), il mercato elettronico per gli acquisti a catalogo e gli accordi quadro (art. 59) senza riapertura del confronto;
- gli strumenti di negoziazione sono quelli che richiedono l’apertura del confronto competitivo: l’accordo quadro con riapertura del confronto, il sistema dinamico di acquisizione (art. 32) e il mercato elettronico con confronto concorrenziale; vi si collegano l’asta elettronica (art. 33) e i cataloghi elettronici (art. 34).
Sul portale Acquisti in Rete di Consip (che ospita il MEPA) questi istituti hanno realizzazioni concrete, spesso indicate con i loro acronimi:
- Convenzioni Consip — convenzioni quadro ex art. 26 L. 488/1999: strumento di acquisto; l’amministrazione aderisce emettendo l’ordinativo di fornitura alle condizioni già negoziate (e ne ricava comunque il parametro prezzo-qualità di riferimento);
- Ordine Diretto di Acquisto (ODA) — l’acquisto «a catalogo» sul mercato elettronico: strumento di acquisto, senza negoziazione;
- Trattativa Diretta (TD) — la negoziazione con un unico operatore: è la modalità telematica con cui si attua, di regola, l’affidamento diretto;
- Richiesta di Offerta (RdO), semplice o evoluta — comporta l’apertura del confronto tra più operatori: è dunque strumento di negoziazione e copre gli affidamenti sotto soglia con gara;
- Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) — la realizzazione, da parte di Consip, del sistema dinamico di acquisizione (art. 32): procedura interamente elettronica, aperta per tutta la sua durata agli operatori in possesso dei requisiti, nell’ambito della quale la stazione appaltante aggiudica appalti specifici;
- Gara in modalità ASP (Application Service Provider) — l’ambiente applicativo del Sistema di e-Procurement di Consip con cui la stazione appaltante gestisce in autonomia procedure telematiche (aperte, ristrette, negoziate), anche sopra soglia, quando il MEPA non è lo strumento adeguato.
Il ricorso a tali strumenti si inserisce nel quadro dell’aggregazione e centralizzazione delle committenze (art. 62), che impone o favorisce l’acquisto tramite centrali di committenza e soggetti aggregatori per determinate categorie. Il principio resta però invariato: lo strumento attua la procedura, non la sostituisce. Selezionare il canale prima di aver individuato e motivato la procedura giuridica è l’errore più frequente, perché si riverbera su requisiti, tempi, adempimenti e sull’acquisizione del CIG. Gli errori operativi più ricorrenti nella scelta dello strumento sono trattati nell’approfondimento su Acquisti in Rete.
Le fasi e i protagonisti
Ogni procedura origina dalla decisione di contrarre (art. 17), l’atto con cui la stazione appaltante individua gli elementi essenziali del contratto e la procedura. A presidiare l’intero ciclo è il RUP, il responsabile unico del progetto.
I criteri di aggiudicazione (art. 108) e l’offerta anomala (art. 110)
L’offerta migliore si individua, ai sensi dell’art. 108, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo) o, nei casi consentiti, del minor prezzo: presupposti e vincoli sono nella guida ai criteri di aggiudicazione. A garanzia della serietà delle offerte, l’art. 110 disciplina la verifica delle offerte anormalmente basse: la stazione appaltante richiede spiegazioni e può escludere l’offerta solo se l’anomalia non è giustificata, fermi restando i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza non comprimibili. Il tema è trattato nell’approfondimento sull’offerta anomala.
La partecipazione dell’operatore economico
Dal lato dell’operatore, la partecipazione si articola in istituti tipici: il DGUE (l’autodichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali), il soccorso istruttorio per sanare le carenze documentali (non gli elementi che alterano l’offerta), l’avvalimento per integrare i requisiti con responsabilità solidale dell’ausiliaria, il subappalto per l’affidamento a terzi di parte delle prestazioni e le garanzie, provvisoria a corredo dell’offerta e definitiva a garanzia dell’esecuzione.
La digitalizzazione del ciclo di vita
La digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del contratto è uno dei pilastri del Codice (Libro I, Parte II). Dal 2024 le procedure si gestiscono su piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) dell’ANAC per il tramite della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP); in tale ecosistema operano il fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) e l’acquisizione del CIG.
Gli operatori esteri
Il mercato è aperto agli operatori dell’Unione europea, che concorrono a parità di condizioni con quelli nazionali: i passaggi pratici (ammissibilità, DGUE, FVOE, firme e piattaforme) sono nella guida alle imprese UE che partecipano alle gare in Italia.
Cosa dice la giurisprudenza
Il principio del risultato (art. 1) è la chiave di volta del nuovo Codice, e la giurisprudenza amministrativa ne ha già precisato la portata in due direzioni complementari. Da un lato, il Consiglio di Stato (Sez. II, 9 maggio 2025, n. 3959) ne ha riconosciuto la vis espansiva: il risultato è declinazione del buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e opera come criterio interpretativo in chiave antiformalista anche oltre le procedure di gara disciplinate dal Codice — la pronuncia non decide infatti una gara d’appalto, ma l’ammissione agli incentivi per impianti da fonti rinnovabili gestiti dal GSE, dove il dato sostanziale dell’idoneità della domanda è stato fatto prevalere sul dato formale. Dall’altro, lo stesso Consiglio di Stato (Sez. III, 16 giugno 2025, n. 5217, e Sez. IV, n. 7361/2025) ne ha tracciato il limite invalicabile: il risultato opera nel rispetto della legalità, perché è la lex specialis a definire i binari entro cui il miglior risultato può essere perseguito; non può perciò prevalere sulla legalità sostanziale della procedura né correggere i requisiti tecnici fissati dalla disciplina di gara. Il messaggio per stazioni appaltanti e operatori è netto: il risultato orienta la discrezionalità e supera i formalismi inutili, ma non legittima deroghe alle regole della gara.
Domande frequenti
Da quando si applica il D.Lgs. 36/2023? È in vigore dal 2023, con efficacia dal 1° luglio 2023, ed è stato integrato dal correttivo D.Lgs. 209/2024, in vigore dal 31 dicembre 2024.
Qual è la differenza tra strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione? I primi non richiedono l’apertura del confronto competitivo (convenzioni ex art. 26 L. 488/1999, ordine diretto a catalogo, accordo quadro senza riapertura); i secondi lo richiedono (RdO, sistema dinamico di acquisizione, accordo quadro con riapertura).
Che cosa sono ODA, RdO, SDAPA e gara ASP? Sono le realizzazioni operative su Acquisti in Rete: l’ODA è l’acquisto diretto a catalogo; la RdO è il confronto competitivo tra più operatori; lo SDAPA è il sistema dinamico di acquisizione (art. 32) sempre aperto; la gara ASP è l’ambiente per gestire procedure telematiche complesse, anche sopra soglia.
Vale anche per gli affidamenti di modesto importo? Sì: i contratti sotto soglia seguono le regole semplificate degli artt. 48-50 (affidamento diretto entro 150.000 € / 140.000 €, poi procedura negoziata), ma restano soggetti a motivazione, rotazione e controlli.
Orientarsi nel Codice — tra principi, soglie, procedure, strumenti e piattaforme — richiede competenza e metodo. Affianchiamo stazioni appaltanti e operatori economici in tutte le fasi nella consulenza appalti per PA e imprese.
Il presente approfondimento ha finalità informative e non sostituisce una valutazione del caso concreto.
Questo approfondimento ha finalità informative e divulgative e non costituisce un parere legale sul caso concreto. Contenuto verificato dal Dott. Giuseppe Foti, consulente legale — ultima verifica: 15 luglio 2026.