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Decisione di contrarre per l'affidamento diretto: fac-simile commentato

di 11 min di lettura

Chi cerca un fac-simile di decisione di contrarre di solito ha un preventivo sul tavolo, una scadenza vicina e un dubbio: che cosa va scritto davvero nell’atto, e che cosa è solo formula di rito? I modelli che circolano sono determine di altri enti, nate per un altro caso: copiarle significa ereditarne anche gli errori.

Questa pagina propone uno schema commentato della decisione di contrarre per l’affidamento diretto di servizi e forniture, con le varianti per i lavori: per ogni blocco una formula-tipo, che cosa scrivere davvero, l’errore da evitare. È una traccia da adattare al caso e al regolamento dell’ente, non un modello valido sempre. Il quadro generale è nella guida Decisione di contrarre: cosa contiene.

Prima di scrivere: che atto è

L’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 vuole la decisione di contrarre «prima dell’avvio delle procedure di affidamento». Il comma 2 ne fissa il contenuto per l’affidamento diretto: l’atto «individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale». Poiché nomina già il contraente, l’atto si scrive a istruttoria chiusa — preventivo acquisito, dichiarazioni in mano — ma sempre prima che la prestazione cominci. Il perimetro è quello dell’art. 50, comma 1: lavori sotto 150.000 euro (lett. a), servizi e forniture sotto 140.000 euro (lett. b).

Lo schema, blocco per blocco

Caso di lavoro: un Comune affida l’assistenza annuale al software gestionale per 18.500 euro oltre IVA.

1. Intestazione e oggetto

Oggetto: Decisione di contrarre e affidamento diretto, ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, del servizio di [descrizione] a [operatore] – euro [importo] oltre IVA – CIG [codice].

L’oggetto deve dire da solo che cosa si affida, a chi, per quanto e in base a quale norma. Errore da evitare: l’oggetto generico («acquisto materiale vario», «impegno di spesa»).

2. Premesse

Visti il D.Lgs. 36/2023, in particolare gli artt. 17, 49, 50 e 52; [enti locali] gli artt. 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/2000; il regolamento dell’ente [estremi]. Considerato che occorre [fabbisogno e interesse pubblico]. Dato atto che l’acquisto avviene tramite [strumento].

Si cita solo ciò che si è applicato. Negli enti locali l’art. 192 del TUEL vuole nella determinazione fine, oggetto, forma, clausole essenziali e modalità di scelta del contraente, con le ragioni. Restano fermi gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione (art. 48, comma 3): se si passa dal mercato elettronico, va detto con quale strumento (OdA, TD o RdO).

3. Importo e contraente

Dato atto che l’importo è di euro [importo] oltre IVA, inferiore alla soglia dell’art. 50, comma 1, lett. b); che il preventivo di [operatore, sede, codice fiscale], acquisito il [data] al prot. n. [numero], è congruo in rapporto a [parametro].

Il parametro di congruità va scritto. E l’importo va calcolato sull’intero fabbisogno: l’art. 14, comma 6, vieta di frazionare l’appalto per sottrarlo alle regole del Codice, salvo ragioni oggettive. Con la delibera n. 287 del 14 luglio 2026 l’ANAC ha censurato sedici affidamenti diretti dello stesso servizio allo stesso operatore, ciascuno calibrato sotto soglia.

4. Le ragioni della scelta

Considerato che l’operatore è stato individuato [tramite elenco / indagine informale / confronto di n. preventivi] e che la scelta è motivata da [rispondenza al fabbisogno, prezzo, tempi], essendo in possesso di documentate esperienze pregresse idonee, consistenti in [indicare].

L’art. 50 consente l’affidamento «anche senza consultazione di più operatori economici», ma pretende «documentate esperienze pregresse idonee»: vanno indicate, non solo affermate. Errore tipico: la motivazione di stile («ditta di fiducia», «già nota all’ente»). Chi ha chiesto più preventivi lo dica, senza travestire l’istruttoria da gara.

5. Rotazione

Dato atto che l’operatore non è il contraente uscente di un affidamento nello stesso settore di servizi [oppure: che l’importo è inferiore a 5.000 euro, art. 49, comma 6; oppure: che ricorrono i presupposti dell’art. 49, comma 4, perché …].

La rotazione va verificata, non dichiarata per formula. Per riaffidare all’uscente il comma 4 chiede una motivazione su struttura del mercato, effettiva assenza di alternative e qualità della prestazione resa. La sola soddisfazione per il servizio reso non basta.

6. Requisiti e verifica

Dato atto che l’operatore ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, acquisita il [data], il possesso dei requisiti di ordine generale [e dei requisiti speciali: …]; che la dichiarazione sarà verificata secondo le modalità predeterminate dall’ente [sotto 40.000 euro] / che la verifica dei requisiti si è conclusa con esito positivo il [data] [da 40.000 euro].

Nel caso da 18.500 euro vale l’art. 52: dichiarazione sostitutiva e verifica anche a campione, con modalità predeterminate ogni anno. Se il controllo va male seguono, tra l’altro, risoluzione del contratto e sospensione dell’operatore da uno a dodici mesi. Da 40.000 euro la verifica è quella ordinaria, tramite il fascicolo virtuale (art. 99). I requisiti speciali si chiedono solo «se necessari».

7. CIG e tracciabilità

Dato atto che il CIG è [codice] [e il CUP è …]; che l’operatore assume gli obblighi di tracciabilità dell’art. 3 della legge 136/2010 e ha comunicato il conto corrente dedicato.

Il CIG deve comparire sugli strumenti di pagamento (art. 3, comma 5, legge 136/2010) e il contratto deve contenere, a pena di nullità assoluta, la clausola di tracciabilità (comma 8). Con atto del 24 giugno 2026 (fasc. n. 5603/2025) l’ANAC ha chiarito che il CIG generato a posteriori è un adempimento tecnico, senza efficacia sanante retroattiva.

8. CCNL

Dato atto che il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell’appalto è [CCNL]; che l’operatore si è impegnato ad applicarlo [oppure: ha dichiarato l’equivalenza delle tutele del diverso contratto applicato].

Da non dimenticare: l’art. 11, comma 2, richiama espressamente la decisione di contrarre «di cui all’articolo 17, comma 2», quindi l’indicazione del CCNL riguarda anche l’affidamento diretto. Prima di affidare si acquisisce la dichiarazione di impegno o di equivalenza (comma 4). Su come individuare il contratto l’ANAC ha dato indicazioni con il Comunicato del Presidente n. 2 del 10 febbraio 2026.

9. Imputazione della spesa

Dato atto che la spesa di euro [importo IVA inclusa] trova copertura al capitolo [numero] del bilancio [anni], con esigibilità nell’esercizio [anno].

Negli enti locali si spende solo con impegno contabile registrato e attestazione di copertura (art. 191 TUEL), e il provvedimento diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile (art. 183, comma 7). Scuole e società in house hanno regole contabili proprie: il blocco va riscritto.

10. Contratto, garanzie, bollo

Dato atto che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, con scambio di lettere tramite PEC; che non è richiesta la garanzia definitiva perché [motivo] [oppure: è richiesta nella misura del 5 per cento].

L’art. 18, comma 1, ammette per gli affidamenti diretti lo scambio di lettere, anche via PEC; resta la forma scritta a pena di nullità. La garanzia definitiva può non essere chiesta solo «in casi debitamente motivati» (art. 53, comma 4): il motivo va scritto. Bollo: esente sotto 40.000 euro, 40 euro da 40.000 a meno di 150.000 (allegato I.4).

11. RUP, pubblicità, trasparenza

Dato atto che il RUP è [nome e qualifica] e ha dichiarato l’assenza di conflitti di interessi; che l’atto è pubblicato in [sezione del sito] e i dati sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici tramite la piattaforma [nome].

Il nominativo del RUP va indicato nel provvedimento di affidamento diretto (art. 15, comma 3). I dati passano alla Banca dati attraverso le piattaforme digitali (art. 28) e i nominativi degli operatori consultati si pubblicano sul sito (art. 50, comma 2).

12. Dispositivo

DETERMINA 1) di affidare a [operatore] il servizio di [descrizione] per euro [importo] oltre IVA, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023; 2) di impegnare la spesa come sopra; 3) di stipulare il contratto mediante corrispondenza; 4) di dare atto che il RUP è [nome]; 5) di disporre le pubblicazioni di legge.

Errore classico: un dispositivo che «approva il preventivo» e «impegna la spesa» senza mai affidare.

Le varianti per i lavori

Cambiano la norma (art. 50, comma 1, lett. a) e la soglia (150.000 euro). La rotazione si misura sulla categoria di opere. Per i requisiti speciali l’ANAC richiama l’art. 28 dell’allegato II.12: in sostanza lavori analoghi, costo del personale dipendente, attrezzatura tecnica adeguata. Si aggiungono il CUP, dove obbligatorio, e un atto formale di consegna.

Che cosa cambia con la procedura negoziata

Da 140.000 euro per servizi e forniture e da 150.000 per i lavori l’atto cambia natura. Non c’è un contraente da nominare: si torna al comma 1 dell’art. 17, elementi essenziali del contratto e criteri di selezione di operatori e offerte. Vanno scritti il numero di operatori da consultare (almeno cinque; dieci per i lavori da un milione di euro), come sono individuati — indagini di mercato o elenchi, sorteggio solo in casi specificamente motivati — e il criterio di aggiudicazione. L’eventuale garanzia provvisoria si motiva già qui (art. 53, comma 1). Prima ancora va verificato se l’ente può procedere da solo: oltre le soglie dell’affidamento diretto e, per i lavori, oltre 500.000 euro serve la qualificazione (art. 62).

Elemento, norma, errore tipico

ElementoNormaErrore tipico
Oggetto, importo, contraenteArtt. 17, c. 2, e 14, c. 6Oggetto generico; fabbisogno frazionato
Ragioni della sceltaArtt. 17, c. 2, e 50, c. 1Motivazione di stile; esperienze non indicate
RotazioneArt. 49Uscente riaffidatario senza i presupposti del c. 4
Requisiti e verificaArtt. 52 e 99Dichiarazione mancante; controlli fermi a DURC e visura
CIG e tracciabilitàArt. 3 legge 136/2010CIG acquisito a cose fatte
CCNLArt. 11, c. 2 e 4Indicazione omessa
Spesa (enti locali)Artt. 183 e 191 TUELPrestazione ordinata prima dell’impegno
Contratto e garanziaArtt. 18, c. 1, e 53, c. 4Nessuno scambio di proposta e accettazione; esonero non motivato
RUP e pubblicitàArtt. 15, 28 e 50, c. 2Nominativo assente; dati non trasmessi

Cosa dice la giurisprudenza

L’ANAC, con l’atto a firma del Presidente del 17 giugno 2026 (fasc. n. 1266/2026), ha esaminato un affidamento da 26.100 euro oltre IVA — qualificato come servizio di pronto intervento, ma riconducibile a lavori secondo l’Autorità — disposto in via di estrema urgenza e formalizzato a lavori già eseguiti: invito e scadenza dell’offerta nello stesso giorno, preventivi di data anteriore, determina adottata «a posteriori». L’Autorità ha ricordato che anche l’affidamento diretto segue una sequenza — decisione di contrarre, verifica dei requisiti o dichiarazione sostitutiva, affidamento, eventuale esecuzione anticipata, stipula — e ha rilevato che non risultavano né la dichiarazione sui requisiti generali né l’atto di stipula: lo scambio di lettere è ammesso, ma richiede pur sempre proposta e accettazione, perché — come ricorda l’Autorità richiamando la giurisprudenza amministrativa (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 13 ottobre 2025, n. 1637) — il rapporto con la pubblica amministrazione non si perfeziona per comportamenti concludenti né con la sola esecuzione delle prestazioni. Per chi affida: la decisione si adotta prima, non per coprire ciò che è già stato fatto.

Sul calcolo dell’importo l’ANAC è tornata con la delibera n. 287 del 14 luglio 2026: una stazione appaltante aveva affidato allo stesso operatore il servizio comunale di raccolta dei rifiuti «porta a porta» con sedici distinte determinazioni di affidamento diretto, di durata trimestrale o quadrimestrale e ciascuna di importo contenuto entro la soglia, per complessivi 651.000 euro oltre IVA nel periodo 2020-2025. L’Autorità ha ravvisato il frazionamento artificioso vietato, in continuità, dall’art. 35, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, oltre alla violazione del principio di rotazione. Per chi scrive l’atto: l’importo del blocco 3 si misura sul fabbisogno complessivo, e il riaffidamento all’uscente va motivato secondo l’art. 49, comma 4, non dato per scontato.

Uno schema aiuta a non dimenticare i pezzi; la tenuta dell’atto dipende da come viene calato nel caso e nel regolamento dell’ente. Lo studio affianca stazioni appaltanti e imprese con pareri e revisione degli schemi di atto: si veda la consulenza in materia di contratti pubblici.

Domande frequenti

Esiste un modello ufficiale di decisione di contrarre per l’affidamento diretto? L’art. 17, comma 2, fissa un contenuto minimo, non un modulo: oggetto, importo, contraente, ragioni della scelta, requisiti. Il resto dipende dal regolamento dell’ente: per questo ogni schema va adattato.

Sotto i 40.000 euro si può affidare senza controllare i requisiti? No. L’art. 52 consente di affidare sulla base della dichiarazione sostitutiva dell’operatore, ma la dichiarazione va acquisita e la stazione appaltante la verifica, anche a campione.

Se chiedo tre preventivi devo fare una graduatoria? No. L’art. 50, comma 1, consente l’affidamento diretto «anche senza consultazione di più operatori economici»: chi acquisisce più preventivi svolge un’istruttoria, di cui l’atto dà conto tra le ragioni della scelta del contraente (art. 17, comma 2). Graduatoria, commissione e criterio di aggiudicazione appartengono alle procedure di gara: se l’ente li introduce, l’atto deve dire che cosa si sta facendo e la procedura seguirà le regole che l’ente stesso si è dato.

Il presente approfondimento ha finalità informative e fotografa la disciplina vigente alla data di pubblicazione; non sostituisce una valutazione del caso concreto.

Questo approfondimento ha finalità informative e divulgative e non costituisce un parere legale sul caso concreto. Contenuto verificato dal Dott. Giuseppe Foti, consulente legale — ultima verifica: 19 ottobre 2026.

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